Art. 7 
 
                     Revocazione della confisca 
 
  1. All'articolo 28 del decreto legislativo  6  settembre  2011,  n.
159, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a)  al  comma  1,  l'alinea  e'  sostituito  dal  seguente:   «La
revocazione della decisione definitiva sulla confisca di  prevenzione
puo' essere richiesta, nelle forme  previste  dagli  articoli  630  e
seguenti del codice di procedura penale, in quanto compatibili,  alla
corte di appello individuata secondo i criteri di cui all'articolo 11
dello stesso codice:»; 
    b) il comma 4 e' sostituito dal seguente: 
  «4. Quando accoglie  la  richiesta  di  revocazione,  la  corte  di
appello provvede, ove del caso, ai sensi dell'articolo 46». 
 
          Note all'art. 7: 
              - Si riporta  il  testo  dell'articolo  28  del  citato
          decreto  legislativo  6  settembre  2011,  n.   159,   come
          modificato dalla presente legge: 
              «Art.  28.  (Revocazione  della  confisca).  -  1.   La
          revocazione della decisione definitiva  sulla  confisca  di
          prevenzione puo' essere  richiesta,  nelle  forme  previste
          dagli articoli 630  e  seguenti  del  codice  di  procedura
          penale,  in  quanto  compatibili,  alla  corte  di  appello
          individuata secondo i criteri di cui all'articolo 11  dello
          stesso codice: 
                a) in caso  di  scoperta  di  prove  nuove  decisive,
          sopravvenute alla conclusione del procedimento; 
                b) quando  i  fatti  accertati  con  sentenze  penali
          definitive, sopravvenute o conosciute in  epoca  successiva
          alla conclusione del procedimento di prevenzione, escludano
          in   modo   assoluto   l'esistenza   dei   presupposti   di
          applicazione della confisca; 
                c) quando  la  decisione  sulla  confisca  sia  stata
          motivata, unicamente o in modo determinante, sulla base  di
          atti riconosciuti falsi, di falsita' nel giudizio ovvero di
          un fatto previsto dalla legge come reato. 
              2. In ogni caso, la revocazione puo'  essere  richiesta
          solo al  fine  di  dimostrare  il  difetto  originario  dei
          presupposti per l'applicazione della misura. 
              3. La richiesta di revocazione e' proposta, a  pena  di
          inammissibilita', entro sei  mesi  dalla  data  in  cui  si
          verifica uno  dei  casi  di  cui  al  comma  1,  salvo  che
          l'interessato dimostri di non averne avuto  conoscenza  per
          causa a lui non imputabile. 
              4. Quando accoglie  la  richiesta  di  revocazione,  la
          corte  di  appello  provvede,  ove  del  caso,   ai   sensi
          dell'articolo 46.».