Art. 7 
 
 
Disposizioni in materia di rimborsi dell'imposta sul valore aggiunto.
                 Procedura d'infrazione n. 2013/4080 
 
  1. Ai soggetti passivi dell'imposta sul valore  aggiunto  (IVA)  di
cui all'articolo 38-bis, comma 4, del decreto  del  Presidente  della
Repubblica 26 ottobre  1972,  n.  633,  che  richiedono  un  rimborso
dell'IVA prestando  la  garanzia  richiesta  dallo  stesso  comma  e'
riconosciuta, a titolo di ristoro forfetario dei costi sostenuti  per
il rilascio della garanzia stessa, una somma pari alla 0,15 per cento
dell'importo garantito per ogni anno di  durata  della  garanzia.  La
somma  e'  versata  alla  scadenza  del   termine   per   l'emissione
dell'avviso di  rettifica  o  di  accertamento  ovvero,  in  caso  di
emissione di tale avviso, quando sia stato definitivamente  accertato
che al contribuente spettava il rimborso dell'imposta. 
  2. Le disposizioni del comma  1  si  applicano  a  decorrere  dalle
richieste di rimborso fatte con  la  dichiarazione  annuale  dell'IVA
relativa all'anno  2017  e  dalle  istanze  di  rimborso  infrannuale
relative al primo trimestre dell'anno 2018. 
  3. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in  23,5  milioni  di
euro annui a decorrere dall'anno 2018,  si  provvede,  quanto  a  7,3
milioni di euro per l'anno 2018 e a 11,09 milioni di euro a decorrere
dall'anno 2019, mediante corrispondente riduzione del  fondo  per  il
recepimento della normativa europea, di cui all'articolo 41-bis della
legge 24 dicembre 2012, n. 234, quanto a 16,2  milioni  di  euro  per
l'anno 2018 e a 12,41 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019  e
2020,  mediante  corrispondente  utilizzo  delle   risorse   di   cui
all'articolo 43, comma 9-bis, della legge 24 dicembre 2012,  n.  234,
e, quanto a  12,41  milioni  di  euro  a  decorrere  dall'anno  2021,
mediante  corrispondente   riduzione   del   Fondo   per   interventi
strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10,  comma  5,
del  decreto-legge  29  novembre  2004,  n.  282,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 27 dicembre  2004,  n.  307.  Il  Ministro
dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.  
 
          Note all'art. 7: 
              Il testo dell'articolo 38-bis, comma 4, del decreto del
          Presidente della Repubblica  n.  633/1972  della  legge  n.
          122/2016 (Disposizioni  per  l'adempimento  degli  obblighi
          derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione  europea
          -  Legge  europea  2015-2016),  pubblicata  nella  Gazzetta
          Ufficiale 8 luglio 2016, n. 158, cosi' recita: 
              "Art. 38-bis. Esecuzione dei rimborsi. 
              (Omissis). 
              4. Sono eseguiti previa prestazione della  garanzia  di
          cui al comma 5 i rimborsi di ammontare superiore  a  30.000
          euro quando richiesti: 
              a) da  soggetti  passivi  che  esercitano  un'attivita'
          d'impresa  da  meno  di  due  anni  diversi  dalle  imprese
          start-up   innovative   di   cui   all'articolo   25    del
          decreto-legge 18 ottobre  2012,  n.  179,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221; 
              b)  da  soggetti  passivi  ai  quali,  nei   due   anni
          antecedenti la richiesta di rimborso, sono stati notificati
          avvisi di accertamento o di rettifica da cui  risulti,  per
          ciascun anno, una differenza tra gli  importi  accertati  e
          quelli  dell'imposta  dovuta  o  del   credito   dichiarato
          superiore: 
              1) al 10 per cento degli importi dichiarati  se  questi
          non superano 150.000 euro; 
              2) al 5 per cento degli importi  dichiarati  se  questi
          superano 150.000 euro ma non superano 1.500.000 euro; 
              3) all'1 per cento degli importi dichiarati, o comunque
          a  150.000  euro,  se  gli  importi   dichiarati   superano
          1.500.000 euro; 
              c) da soggetti passivi che  nelle  ipotesi  di  cui  al
          comma 3, presentano  la  dichiarazione  o  istanza  da  cui
          emerge il credito richiesto a rimborso priva del  visto  di
          conformita'  o  della  sottoscrizione  alternativa,  o  non
          presentano  la  dichiarazione  sostitutiva   di   atto   di
          notorieta'; 
              d) da  soggetti  passivi  che  richiedono  il  rimborso
          dell'eccedenza   detraibile   risultante   all'atto   della
          cessazione dell'attivita'.". 
              Per i  riferimenti  all'articolo  41-bis  della  citata
          legge n. 234/2012, si veda nelle nota all'art. 6. 
              Il testo dell'articolo 43, comma  9-bis,  della  citata
          legge n. 234/2012, cosi' recita: 
              "Art. 43. Diritto di rivalsa dello Stato nei  confronti
          di  regioni  o  di  altri  enti  pubblici  responsabili  di
          violazioni del diritto dell'Unione europea. 
              (Omissis). 
              9-bis.  Ai  fini  della  tempestiva  esecuzione   delle
          sentenze  di  condanna  rese  dalla  Corte   di   giustizia
          dell'Unione europea ai sensi dell'articolo 260, paragrafi 2
          e 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, al
          pagamento degli oneri finanziari derivanti  dalle  predette
          sentenze si provvede a carico del fondo di cui all'articolo
          41-bis, comma 1, della presente legge, nel  limite  massimo
          di 50 milioni di euro per l'anno 2016 e di 100  milioni  di
          euro annui per il periodo 2017-2020. A fronte dei pagamenti
          effettuati, il  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze
          attiva  il  procedimento  di   rivalsa   a   carico   delle
          amministrazioni responsabili  delle  violazioni  che  hanno
          determinato   le   sentenze   di   condanna,   anche    con
          compensazione con i trasferimenti da  effettuare  da  parte
          dello Stato in favore delle amministrazioni stesse.". 
              L'articolo 10, comma 5, del decreto-legge  n.  282/2004
          (Disposizioni urgenti  in  materia  fiscale  e  di  finanza
          pubblica), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 29  novembre
          2004,  n.  280,  ha  istituito  il  Fondo  per   interventi
          strutturali di politica economica.