Art. 7 Violazione degli obblighi del centro di addestramento per piloti, assistenti di volo e allievi derivanti dall'articolo 7 del regolamento 1. Il responsabile del centro di addestramento per piloti, assistenti di volo e allievi che opera in mancanza del certificato di approvazione rilasciato dall'E.N.A.C. e relative specifiche o con il predetto titolo scaduto, sospeso o revocato, in violazione dell'articolo 7 del regolamento, e' soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 euro a 50.000 euro. 2. E' soggetto alla medesima sanzione di cui al comma 1 il responsabile del centro di addestramento per piloti, assistenti di volo e allievi che opera non rispettando le previsioni concernenti i requisiti essenziali per le licenze di pilotaggio richiamate dall'articolo 7 del regolamento e riguardanti alternativamente: a) le generalita'; b) le conoscenze teoriche; c) la dimostrazione e il mantenimento delle conoscenze teoriche; d) l'abilita' pratica; e) la dimostrazione e il mantenimento dell'abilita' pratica; f) la competenza linguistica; g) i dispositivi di simulazione per addestramento; h) i corsi di addestramento; i) gli istruttori e gli esaminatori; l) la disponibilita' dei mezzi necessari per adempiere agli obblighi associati all'attivita'; m) la realizzazione e il mantenimento di un sistema di gestione relativo alla sicurezza e al livello di addestramento; n) la definizione, con altre pertinenti organizzazioni, degli accordi necessari a garantire il permanere della conformita' ai requisiti suddetti; o) le corrispondenti norme di attuazione in materia di centri di addestramento per piloti, assistenti di volo e allievi.