Art. 7 Agevolazioni concedibili 1. Le agevolazioni di cui al presente regolamento sono concesse tenuto conto di quanto disciplinato dal decreto-legge n. 91/2017 e, con riferimento agli specifici settori in cui operano i soggetti beneficiari, nel rispetto dei massimali in termini di ESL previsti dai Regolamenti de minimis. La verifica del rispetto dei massimali de minimis tiene conto anche dell'agevolazione, in termini di ESL, derivante dalla concessione della garanzia. 2. Ciascun soggetto richiedente riceve un finanziamento fino ad un massimo di 50.000 euro. Nel caso in cui l'istanza sia presentata da piu' soggetti richiedenti, gia' costituiti o che intendano costituirsi in forma societaria, l'importo massimo del finanziamento e' pari a 50.000 euro per ciascun soggetto richiedente fino ad un ammontare massimo complessivo di 200.000 euro. Per le attivita' imprenditoriali nel settore della pesca e dell'acquacoltura l'importo complessivo degli aiuti de minimis non puo' superare, per ciascuna impresa beneficiaria delle agevolazioni di cui al presente decreto, 30.000 euro nell'arco di tre esercizi finanziari, ai sensi del regolamento UE n. 717/2014. 3. Il finanziamento, a copertura del cento per cento delle spese ammissibili, e' cosi' articolato: a) trentacinque per cento come contributo a fondo perduto erogato dal Soggetto gestore; b) sessantacinque per cento sotto forma di finanziamento bancario, concesso da istituti di credito in base alle modalita' ed alle condizioni economiche definite dalla Convenzione di cui all'articolo 1, comma 14, del decreto-legge n. 91/2017 assistito da un contributo in conto interessi erogato dal Soggetto gestore e dalla garanzia prestata dal Fondo di Garanzia per le PMI sulla base dei criteri e delle modalita' previste dal decreto istitutivo della Sezione specializzata di cui all'articolo 1, comma 9, lettera b) del decreto-legge n. 91/2017. 4. Il finanziamento bancario di cui al comma 3, lettera b) e' rimborsato entro otto anni dall'erogazione del finanziamento, di cui i primi due anni di pre-ammortamento. 5. La garanzia prestata dal Fondo di Garanzia per le PMI e' rilasciata nella misura dell'80 per cento dell'importo del finanziamento bancario. L'eventuale escussione della garanzia prestata avviene secondo le modalita' previste dalle vigenti «Condizioni per l'ammissibilita' e disposizioni operative» del Fondo di Garanzia per le PMI. Sulla restante quota del finanziamento bancario non coperta dal Fondo di Garanzia per le PMI, le modalita' per il conferimento di garanzie, di cui all'articolo 1, comma 13, del decreto-legge n. 91/2017, sono individuate dalla Convenzione di cui all'articolo 1, comma 14, del decreto-legge n. 91/2017. 6. La concessione del finanziamento bancario costituisce la condizione per l'adozione del provvedimento di concessione di cui all'articolo 10, comma 1, nel rispetto dei termini di cui all'articolo 1, comma 5, del decreto-legge n. 91/2017. 7. Ai fini del calcolo dell'ammontare del contributo in conto interessi, in termini di ESL, si applica la metodologia di cui alla comunicazione della Commissione europea relativa alla revisione del metodo di fissazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione (2008/C 14/02). 8. Ai fini del calcolo dell'ammontare delle agevolazioni relative alla garanzia, in termini di ESL, si applica il «Metodo nazionale per calcolare l'elemento di aiuto delle garanzie a favore delle PMI» (n. 182/2010) approvato dalla Commissione europea con decisione n. 4505 del 6 luglio 2010, ovvero i successivi metodi di calcolo dell'elemento di aiuto per gli aiuti concessi sotto forma di garanzia eventualmente notificati dalle Autorita' italiane e approvati dalla Commissione europea vigenti alla data di concessione della garanzia.
Note all'art. 7:- Per i riferimenti de Regolamento UE n. 717/2014, si veda nelle premesse al regolamento. - Si riporta il testo dell'art. 1, comma 14, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91 recante «Disposizioni urgenti per la crescita economica nel Mezzogiorno», convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123: «Art. 1. Misura a favore dei giovani imprenditori nel Mezzogiorno, denominata "Resto al Sud" 1- 13 (Omissis) 14. Le modalita' di corresponsione del contributo a fondo perduto e del contributo in conto interessi, nonche' i casi e le modalita' per l'escussione della garanzia, sono definite con il decreto di cui al comma 15. Le condizioni tipo dei mutui di cui al comma 8, sono definite da apposita convenzione che Invitalia e' autorizzata a stipulare con l'Associazione Bancaria Italiana (ABI).» - Si riporta il testo dell'art. 1, comma 9, lettera b), del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91 recante «Disposizioni urgenti per la crescita economica nel Mezzogiorno», convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123: «Art. 1. Misura a favore dei giovani imprenditori nel Mezzogiorno, denominata "Resto al Sud" 1- 8 (Omissis) 9. Il prestito di cui alla lettera b) del comma 8 beneficia: a) Omissis. b) di una garanzia nella misura stabilita dal decreto di cui al comma 15 per la restituzione dei prestiti erogati dagli istituti di credito. A tal fine, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, e' istituita una sezione specializzata presso il Fondo centrale di garanzia per le piccole e medie imprese (PMI), di cui all'art. 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, alla quale e' trasferita quota parte delle risorse di cui al comma 16. Il decreto di cui al periodo precedente definisce altresi' i criteri e le modalita' di accesso alla Sezione specializzata, istituita presso il Fondo centrale di garanzia per le PMI.» - Si riporta il testo dell'art. 1, comma 13 e 14, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91 recante «Disposizioni urgenti per la crescita economica nel Mezzogiorno», convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123: «Art. 1. Misura a favore dei giovani imprenditori nel Mezzogiorno, denominata "Resto al Sud" 1- 12 (Omissis) 13. L'erogazione dei finanziamenti di cui al comma 8 e' condizionata alla costituzione nelle forme e nei termini di cui al comma 6 e al conferimento in garanzia dei beni aziendali oggetto dell'investimento, ovvero alla prestazione di altra idonea garanzia, al soggetto che eroga il finanziamento. I soggetti beneficiari della misura, di cui al comma 2, sono tenuti ad impiegare il contributo a fondo perduto esclusivamente ai fini dell'attivita' di impresa. In caso di societa' di cui al comma 6, lettera b), le quote versate e le azioni sottoscritte dai beneficiari della misura, di cui al comma 2, non sono riscattabili se non dopo la completa restituzione del finanziamento e, in ogni caso, non prima di 5 anni da quando versate e sottoscritte. 14. Le modalita' di corresponsione del contributo a fondo perduto e del contributo in conto interessi, nonche' i casi e le modalita' per l'escussione della garanzia, sono definite con il decreto di cui al comma 15. Le condizioni tipo dei mutui di cui al comma 8, sono definite da apposita convenzione che Invitalia e' autorizzata a stipulare con l'Associazione Bancaria Italiana (ABI).» - Si riporta il testo dell'art. 1, comma 5, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91 «Disposizioni urgenti per la crescita economica nel Mezzogiorno», convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, recante «Art. 1. Misura a favore dei giovani imprenditori nel Mezzogiorno, denominata "Resto al Sud" 1- 4 Omissis 5. Il soggetto gestore di cui al comma 3 provvede alla relativa istruttoria, valutando anche la sostenibilita' tecnico-economica del progetto, entro sessanta giorni dalla presentazione dell'istanza, ad esclusione dei periodi di tempo necessari alle eventuali integrazioni documentali che possono essere richieste ai proponenti, una sola volta.» - La Comunicazione della Commissione europea (2008/C 14/02) relativa revisione del metodo di fissazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea n. C 14 del 19 gennaio 2008 - Linee guida per l'applicazione del «Metodo nazionale per calcolare l'elemento di aiuto nelle garanzie a favore delle PMI» (N 182/2010) notificato dal Ministero dello Sviluppo economico ed approvato dalla Commissione europea con decisione N. 4505 del 6 luglio 2010.