Art. 7 Modalita' di riconoscimento del contributo 1. Al beneficiario e' riconosciuto un contributo massimo erogabile pari a 10 centesimi di euro per ciascuna unita' di trasporto imbarcata moltiplicato per i chilometri via strada evitati sulla rete stradale nazionale. 2. Per ciascuna delle rotte marittime ammissibili al contributo e' individuato il tratto chilometrico incentivabile secondo quanto previsto dall'articolo 8. 3. Costituiscono unita' di trasporto le casse mobili e i seguenti veicoli o complessi veicolari con massa complessiva del singolo veicolo superiore alle 3,5 tonnellate: autocarri, rimorchi, semirimorchi, autoarticolati e veicoli, anche di massa inferiore purche' costituenti merce, espressi in equivalente bisarca. 4. Il diritto al contributo deve essere periodicamente comprovato al Ministero con la produzione di idonea documentazione relativa allo stato di avanzamento del progetto. 5. Al fine del potenziamento della catena intermodale e della sostenibilita' finanziaria dei progetti da attuare, le imprese beneficiarie dei contributi sono tenute a destinare annualmente a favore delle imprese clienti parte dei contributi ricevuti secondo quanto disciplinato all'articolo 9. 6. Le linee di servizio marittimo che operano in convenzione con pubbliche amministrazioni saranno tenute al riversamento integrale dell'incentivo a favore della propria clientela. 7. Le imprese beneficiare devono, altresi', impegnarsi a mantenere le tariffe di listino praticate durante il periodo di incentivazione, al netto della componente bunker, costanti in rapporto all'andamento del tasso di inflazione.