Art. 7 
 
                      Disposizioni transitorie 
 
  1. Sono fatti salvi, ai fini curriculari, gli effetti prodotti  dai
percorsi di alternanza scuola lavoro  svolti  prima  dell'entrata  in
vigore del presente regolamento ai sensi del decreto  legislativo  15
aprile 2005, n. 77, e della legge 13 luglio 2015, n. 107. 
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare. 
    Roma, 3 novembre 2017 
 
                    Il Ministro dell'istruzione, 
                  dell'universita' e della ricerca 
                               Fedeli 
 
                       Il Ministro del lavoro 
                      e delle politiche sociali 
                               Poletti 
 
                 Il Ministro per la semplificazione 
                    e la pubblica amministrazione 
                                Madia 
 
Visto, il Guardasigilli: Orlando 

Registrato alla Corte dei conti il 13 dicembre 2017 
Ufficio controllo atti MIUR,  MIBAC,  Min  salute  e  Min.  lavoro  e
politiche sociali, reg.ne prev. n. 2318 
 
          Note all'art. 7: 
              - Per il decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 77,  si
          vedano le note alle premesse. 
              - Per la legge 13 luglio 2015, n.  107,  si  vedano  le
          note alle premesse.