Art. 7 Disposizioni transitorie 1. Sono fatti salvi, ai fini curriculari, gli effetti prodotti dai percorsi di alternanza scuola lavoro svolti prima dell'entrata in vigore del presente regolamento ai sensi del decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 77, e della legge 13 luglio 2015, n. 107. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 3 novembre 2017 Il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca Fedeli Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali Poletti Il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione Madia Visto, il Guardasigilli: Orlando Registrato alla Corte dei conti il 13 dicembre 2017 Ufficio controllo atti MIUR, MIBAC, Min salute e Min. lavoro e politiche sociali, reg.ne prev. n. 2318
Note all'art. 7: - Per il decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 77, si vedano le note alle premesse. - Per la legge 13 luglio 2015, n. 107, si vedano le note alle premesse.