Art. 7 
 
 
             Mancata effettuazione della visita fiscale 
 
  1. In caso di mancata effettuazione della visita  per  assenza  del
lavoratore all'indirizzo indicato, e'  data  immediata  comunicazione
motivata al datore di lavoro che l'ha richiesta. 
  2. Qualora il dipendente sia assente al controllo all'indirizzo  di
reperibilita' fornito, il medico fiscale rilascia apposito  invito  a
visita ambulatoriale per  il  primo  giorno  utile  presso  l'Ufficio
medico legale dell'INPS competente per territorio. Il suddetto invito
viene consegnato con  modalita',  stabilite  dall'INPS  nel  rispetto
della riservatezza ai sensi del decreto legislativo 30  giugno  2003,
n.  196,  idonee  a  garantirne  la  conoscibilita'  da   parte   del
destinatario.