Art. 7 
 
 
                Criteri di valutazione delle domande 
 
  1. I benefici di cui al presente decreto sono erogati al centro  di
competenza ad alta specializzazione sulla base dei seguenti  criteri,
cui sara' attribuito un punteggio secondo le disposizioni  del  bando
di gara, in conformita' a quanto previsto dall'articolo 6 del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 123: 
    a) caratteristiche tecniche e solidita' economico finanziaria del
soggetto proponente in ragione dei partner che concorrono a formarlo.
Tale  criterio  tiene  conto  della  composizione  e   qualita'   del
partenariato e delle peculiarita' dei partner.  In  particolare,  per
quanto attiene agli organismi di ricerca, tiene conto, per i tre anni
precedenti la data di proposizione della domanda, di: 
      1) numero di progetti di trasferimento  tecnologico  realizzati
con PMI o comunque afferenti alle tecnologie Industria 4.0; 
      2) numero di pubblicazioni  tecnico-scientifiche  su  tematiche
afferenti alle tecnologie Industria 4.0; 
      3) numero di assegnisti  di  ricerca,  dottorandi  e  dottorati
inerenti alle tecnologie Industria 4.0; 
      4) numero di strutture operative  utilizzate  in  attivita'  di
ricerca e dedicate al trasferimento tecnologico verso le imprese; 
      5) qualita'  del  personale  designato  a  sovraintendere  alla
realizzazione  del  programma  di  attivita'  e  relativa  esperienza
curricolare; 
      6) aggiudicazione di bandi di ricerca nazionali e/o europei  su
tematiche afferenti al Piano nazionale  industria  4.0  nel  rispetto
della normativa nazionale ed europea; 
      7) per gli atenei, presenza di percorsi di formazione dottorale
innovativi a carattere intersettoriale ed industriale; 
      8) per gli  atenei,  intensita'  della  presenza  di  personale
afferente e di cofinanziamenti derivanti da dipartimenti  assegnatari
del finanziamento di progetti di sviluppo dipartimentale comprendenti
attivita' relative alle tecnologie Industria 4.0. 
  Per quanto attiene alle imprese partner, tiene conto di: 
    1) numero di brevetti ovvero di diritti di proprieta' industriale
inerenti allo sviluppo di tecnologie in chiave Industria 4.0,  per  i
tre anni precedenti la data di proposizione della domanda; 
    2)   percentuale   di   fatturato   aziendale   derivante   dallo
sfruttamento di diritti  di  proprieta'  industriale  afferenti  alle
tematiche di cui al Piano nazionale industria 4.0,  per  i  tre  anni
precedenti la data di proposizione della domanda; 
    3) dimensione complessiva del fatturato  delle  aziende  partner,
per i tre anni precedenti la data di proposizione della domanda; 
    4) numero di progetti di trasferimento tecnologico sviluppati con
universita' e centri di ricerca nazionali e/o internazionali,  per  i
tre anni precedenti la data di proposizione della domanda; 
    5) numero di studenti formati all'interno di  academy  aziendali,
con  meccanismi   di   alternanza   scuola-lavoro   ovvero   mediante
collaborazioni con istituti tecnici superiori  o  formati  attraverso
master  specialistici  finanziati  dall'impresa,  per  i   tre   anni
precedenti la data di proposizione della domanda; 
    6) quantita', qualita' e rilevanza del  personale  delle  imprese
destinato al programma di attivita'; 
    7)  rating  di  legalita'  conseguito   dall'impresa   ai   sensi
dell'articolo  5-ter  del  decreto-legge  24  gennaio  2012,  n.   1,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27,  per
cui la  stessa  risulta  nell'elenco  di  cui  all'articolo  8  della
delibera n. 24075 del 14 novembre 2012 dell'Autorita'  garante  della
concorrenza e del mercato; 
    8) aggiudicazione di bandi di ricerca nazionali  e/o  europei  su
tematiche afferenti al Piano nazionale  industria  4.0  nel  rispetto
della normativa nazionale ed europea; 
    b) solidita' economico-finanziaria e qualita'  del  programma  di
attivita' valutate sulla base dei seguenti elementi: 
      1) adeguatezza delle risorse strumentali e  organizzative,  con
particolare riferimento  alla  governance,  in  termini  di  ruoli  e
responsabilita', del soggetto proponente; 
      2) coerenza della proposta rispetto alle finalita'  di  cui  al
presente  decreto,  con  particolare  riguardo  alla   qualita'   del
programma di attivita' ed in ragione della  congruita'  e  pertinenza
delle spese e dei costi previsti dal centro  di  competenza  ad  alta
specializzazione per l'erogazione del servizio  alle  imprese,  della
tempistica  prevista,  della   valutazione   dei   rischi   connessi,
dell'eventuale supporto di investimenti esterni e della capacita'  di
intercettare la domanda delle imprese; 
      3)  sostenibilita'  economico-finanziaria  del   programma   di
attivita' ovvero la capacita' di realizzare  l'attivita'  programmata
in ragione della disponibilita' di risorse finanziarie  necessarie  e
aggiuntive rispetto al finanziamento pubblico; 
      4) proiezioni di fatturato in base ai volumi di imprese servite
e dei prezzi unitari del servizio fondate su analisi di mercato e  in
virtu' della possibilita' di stimolare la domanda di  innovazione  da
parte delle imprese; 
      5)   strategia   commerciale:   valutazione   della   strategia
sviluppata necessaria al raggiungimento degli obiettivi di fatturato; 
      6)  qualita'  e  adeguatezza  delle  strutture,   attrezzature,
impianti e macchinari: valutazione delle strutture e delle  dotazioni
strumentali e tecnologiche per l'erogazione dei servizi  oggetto  del
programma di attivita'; 
      7) costi operativi: congruita' delle spese  operative  previste
con gli obiettivi di fatturato; 
      8)  gestione  del  rischio:  valutazione  e   mitigazione   dei
possibili rischi previsti nel programma di attivita'; 
      9) proiezioni di risultato netto e  analisi  complessiva  della
solidita' economica della proposta e dei piani di investimento  degli
utili per il continuo ammodernamento del centro di competenza ad alta
specializzazione; 
      10)  rilevanza  dei  risultati  attesi  sia   in   termini   di
orientamento e formazione alle imprese che di  stimolo  alla  domanda
rispetto allo stato dell'arte nazionale ed internazionale. 
 
          Note all'art. 7: 
              - Si riporta il testo dell'art. 6  del  citato  decreto
          legislativo 31 marzo 1998, n. 123: 
              «Art.  6  (Procedura  negoziale).  -  1.  La  procedura
          negoziale  si   applica   agli   interventi   di   sviluppo
          territoriale o settoriale, anche se realizzati da una  sola
          impresa o da un gruppo  di  imprese  nell'ambito  di  forme
          della  programmazione   concertata.   Nel   caso   in   cui
          l'intervento sia rivolto a programmi territoriali  comunque
          interessanti direttamente  o  indirettamente  enti  locali,
          devono essere definiti gli impegni di tali enti, in  ordine
          alle  infrastrutture   di   supporto   e   alle   eventuali
          semplificazioni   procedurali,   volti   a   favorire    la
          localizzazione degli  interventi.  Una  quota  degli  oneri
          derivanti dai predetti impegni puo' essere messa  a  carico
          del procedimento. 
              2.  Il  soggetto  competente  per  l'attuazione   della
          procedura individua previamente i criteri di selezione  dei
          contraenti,  adottando  idonei  strumenti  di  pubblicita',
          provvede alla pubblicazione di appositi  bandi,  acquisisce
          le manifestazioni  di  interesse  da  parte  delle  imprese
          nell'ambito degli interventi definiti dai bandi  stessi  su
          base  territoriale  o   settoriale.   I   bandi,   inoltre,
          determinano le spese ammissibili, le forme e  le  modalita'
          degli interventi, la durata del procedimento  di  selezione
          delle  manifestazioni  di  interesse,   la   documentazione
          necessaria per  l'attivita'  istruttoria  e  i  criteri  di
          selezione con riferimento  agli  obiettivi  territoriali  e
          settoriali,  alle  ricadute  tecnologiche   e   produttive,
          all'impatto occupazionale, ai costi dei  programmi  e  alla
          capacita'  dei  proponenti  di  perseguire  gli   obiettivi
          fissati. 
              3. Per consentire al soggetto competente di prendere in
          considerazione   le   manifestazioni   di   interesse,    i
          richiedenti presentano apposita domanda ai sensi  dell'art.
          5,   comma   4.   L'attivita'   istruttoria,   a    seguito
          dell'espletamento della fase di selezione di cui  al  comma
          2, e' condotta sulla base delle indicazioni e dei  principi
          applicati per il  procedimento  valutativo,  tenendo  conto
          delle specificita' previste nell'apposito bando. 
              4. L'atto di concessione  dell'intervento  puo'  essere
          sostituito da un contratto conforme a quanto  previsto  nel
          bando. 
              5. La definizione  delle  modalita'  di  erogazione  e'
          rimessa all'apprezzamento del soggetto  competente,  che  a
          tale fine tiene conto dei principi e delle  regole  fissati
          per la procedura valutativa e degli obiettivi specifici  di
          ciascun intervento.». 
              - Si riporta il testo dell'art. 5-ter del decreto-legge
          24  gennaio  2012,  n.  1  (Disposizioni  urgenti  per   la
          concorrenza,  lo  sviluppo  delle   infrastrutture   e   la
          competitivita'), pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  24
          gennaio 2012, n. 19, Supplemento  Ordinario,  e  convertito
          con  modificazioni  dalla  legge  24  marzo  2012,  n.  27,
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 24 marzo 2012,  n.  71,
          Supplemento Ordinario: 
              «Art. 5-ter (Rating di legalita' delle imprese).  -  1.
          Al fine di promuovere l'introduzione di principi etici  nei
          comportamenti  aziendali,   all'Autorita'   garante   della
          concorrenza e del  mercato  e'  attribuito  il  compito  di
          segnalare al Parlamento le modifiche  normative  necessarie
          al perseguimento del sopraindicato scopo anche in  rapporto
          alla tutela  dei  consumatori,  nonche'  di  procedere,  in
          raccordo con i Ministeri della  giustizia  e  dell'interno,
          alla elaborazione ed all'attribuzione, su istanza di parte,
          di un rating di  legalita'  per  le  imprese  operanti  nel
          territorio nazionale che raggiungano un fatturato minimo di
          due milioni di euro, riferito alla  singola  impresa  o  al
          gruppo di appartenenza, secondo i criteri  e  le  modalita'
          stabilite da un regolamento  dell'Autorita'  garante  della
          concorrenza e del mercato da emanare entro  novanta  giorni
          dalla  data   di   entrata   in   vigore   della   presente
          disposizione. Al fine dell'attribuzione del rating, possono
          essere  chieste   informazioni   a   tutte   le   pubbliche
          amministrazioni. Del rating attribuito si  tiene  conto  in
          sede  di  concessione  di  finanziamenti  da  parte   delle
          pubbliche amministrazioni, nonche' in sede  di  accesso  al
          credito  bancario,  secondo  le  modalita'  stabilite   con
          decreto del Ministro dell'economia e delle  finanze  e  del
          Ministro dello sviluppo economico, da emanare entro novanta
          giorni dalla data  di  entrata  in  vigore  della  presente
          disposizione. Gli istituti di credito che omettono di tener
          conto del rating attribuito  in  sede  di  concessione  dei
          finanziamenti alle imprese sono tenuti a  trasmettere  alla
          Banca d'Italia  una  dettagliata  relazione  sulle  ragioni
          della decisione assunta.». 
              - Si  riporta  il  testo  dell'art.  8  della  delibera
          dell'Autorita' garante della concorrenza e del  mercato  14
          novembre 2012, n. 24075, pubblicata in  Gazzetta  Ufficiale
          18 dicembre 2012, n. 294: 
              «Art. 8 (Elenco delle imprese con rating di legalita').
          -  1.  L'Autorita'  pubblica   e   mantiene   costantemente
          aggiornato in un'apposita sezione del proprio sito l'elenco
          delle imprese cui ilratingdi legalita' e' stato attribuito,
          sospeso, revocato, con la relativa decorrenza.».