Art. 7 Criteri di valutazione delle domande 1. I benefici di cui al presente decreto sono erogati al centro di competenza ad alta specializzazione sulla base dei seguenti criteri, cui sara' attribuito un punteggio secondo le disposizioni del bando di gara, in conformita' a quanto previsto dall'articolo 6 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123: a) caratteristiche tecniche e solidita' economico finanziaria del soggetto proponente in ragione dei partner che concorrono a formarlo. Tale criterio tiene conto della composizione e qualita' del partenariato e delle peculiarita' dei partner. In particolare, per quanto attiene agli organismi di ricerca, tiene conto, per i tre anni precedenti la data di proposizione della domanda, di: 1) numero di progetti di trasferimento tecnologico realizzati con PMI o comunque afferenti alle tecnologie Industria 4.0; 2) numero di pubblicazioni tecnico-scientifiche su tematiche afferenti alle tecnologie Industria 4.0; 3) numero di assegnisti di ricerca, dottorandi e dottorati inerenti alle tecnologie Industria 4.0; 4) numero di strutture operative utilizzate in attivita' di ricerca e dedicate al trasferimento tecnologico verso le imprese; 5) qualita' del personale designato a sovraintendere alla realizzazione del programma di attivita' e relativa esperienza curricolare; 6) aggiudicazione di bandi di ricerca nazionali e/o europei su tematiche afferenti al Piano nazionale industria 4.0 nel rispetto della normativa nazionale ed europea; 7) per gli atenei, presenza di percorsi di formazione dottorale innovativi a carattere intersettoriale ed industriale; 8) per gli atenei, intensita' della presenza di personale afferente e di cofinanziamenti derivanti da dipartimenti assegnatari del finanziamento di progetti di sviluppo dipartimentale comprendenti attivita' relative alle tecnologie Industria 4.0. Per quanto attiene alle imprese partner, tiene conto di: 1) numero di brevetti ovvero di diritti di proprieta' industriale inerenti allo sviluppo di tecnologie in chiave Industria 4.0, per i tre anni precedenti la data di proposizione della domanda; 2) percentuale di fatturato aziendale derivante dallo sfruttamento di diritti di proprieta' industriale afferenti alle tematiche di cui al Piano nazionale industria 4.0, per i tre anni precedenti la data di proposizione della domanda; 3) dimensione complessiva del fatturato delle aziende partner, per i tre anni precedenti la data di proposizione della domanda; 4) numero di progetti di trasferimento tecnologico sviluppati con universita' e centri di ricerca nazionali e/o internazionali, per i tre anni precedenti la data di proposizione della domanda; 5) numero di studenti formati all'interno di academy aziendali, con meccanismi di alternanza scuola-lavoro ovvero mediante collaborazioni con istituti tecnici superiori o formati attraverso master specialistici finanziati dall'impresa, per i tre anni precedenti la data di proposizione della domanda; 6) quantita', qualita' e rilevanza del personale delle imprese destinato al programma di attivita'; 7) rating di legalita' conseguito dall'impresa ai sensi dell'articolo 5-ter del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, per cui la stessa risulta nell'elenco di cui all'articolo 8 della delibera n. 24075 del 14 novembre 2012 dell'Autorita' garante della concorrenza e del mercato; 8) aggiudicazione di bandi di ricerca nazionali e/o europei su tematiche afferenti al Piano nazionale industria 4.0 nel rispetto della normativa nazionale ed europea; b) solidita' economico-finanziaria e qualita' del programma di attivita' valutate sulla base dei seguenti elementi: 1) adeguatezza delle risorse strumentali e organizzative, con particolare riferimento alla governance, in termini di ruoli e responsabilita', del soggetto proponente; 2) coerenza della proposta rispetto alle finalita' di cui al presente decreto, con particolare riguardo alla qualita' del programma di attivita' ed in ragione della congruita' e pertinenza delle spese e dei costi previsti dal centro di competenza ad alta specializzazione per l'erogazione del servizio alle imprese, della tempistica prevista, della valutazione dei rischi connessi, dell'eventuale supporto di investimenti esterni e della capacita' di intercettare la domanda delle imprese; 3) sostenibilita' economico-finanziaria del programma di attivita' ovvero la capacita' di realizzare l'attivita' programmata in ragione della disponibilita' di risorse finanziarie necessarie e aggiuntive rispetto al finanziamento pubblico; 4) proiezioni di fatturato in base ai volumi di imprese servite e dei prezzi unitari del servizio fondate su analisi di mercato e in virtu' della possibilita' di stimolare la domanda di innovazione da parte delle imprese; 5) strategia commerciale: valutazione della strategia sviluppata necessaria al raggiungimento degli obiettivi di fatturato; 6) qualita' e adeguatezza delle strutture, attrezzature, impianti e macchinari: valutazione delle strutture e delle dotazioni strumentali e tecnologiche per l'erogazione dei servizi oggetto del programma di attivita'; 7) costi operativi: congruita' delle spese operative previste con gli obiettivi di fatturato; 8) gestione del rischio: valutazione e mitigazione dei possibili rischi previsti nel programma di attivita'; 9) proiezioni di risultato netto e analisi complessiva della solidita' economica della proposta e dei piani di investimento degli utili per il continuo ammodernamento del centro di competenza ad alta specializzazione; 10) rilevanza dei risultati attesi sia in termini di orientamento e formazione alle imprese che di stimolo alla domanda rispetto allo stato dell'arte nazionale ed internazionale.
Note all'art. 7: - Si riporta il testo dell'art. 6 del citato decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123: «Art. 6 (Procedura negoziale). - 1. La procedura negoziale si applica agli interventi di sviluppo territoriale o settoriale, anche se realizzati da una sola impresa o da un gruppo di imprese nell'ambito di forme della programmazione concertata. Nel caso in cui l'intervento sia rivolto a programmi territoriali comunque interessanti direttamente o indirettamente enti locali, devono essere definiti gli impegni di tali enti, in ordine alle infrastrutture di supporto e alle eventuali semplificazioni procedurali, volti a favorire la localizzazione degli interventi. Una quota degli oneri derivanti dai predetti impegni puo' essere messa a carico del procedimento. 2. Il soggetto competente per l'attuazione della procedura individua previamente i criteri di selezione dei contraenti, adottando idonei strumenti di pubblicita', provvede alla pubblicazione di appositi bandi, acquisisce le manifestazioni di interesse da parte delle imprese nell'ambito degli interventi definiti dai bandi stessi su base territoriale o settoriale. I bandi, inoltre, determinano le spese ammissibili, le forme e le modalita' degli interventi, la durata del procedimento di selezione delle manifestazioni di interesse, la documentazione necessaria per l'attivita' istruttoria e i criteri di selezione con riferimento agli obiettivi territoriali e settoriali, alle ricadute tecnologiche e produttive, all'impatto occupazionale, ai costi dei programmi e alla capacita' dei proponenti di perseguire gli obiettivi fissati. 3. Per consentire al soggetto competente di prendere in considerazione le manifestazioni di interesse, i richiedenti presentano apposita domanda ai sensi dell'art. 5, comma 4. L'attivita' istruttoria, a seguito dell'espletamento della fase di selezione di cui al comma 2, e' condotta sulla base delle indicazioni e dei principi applicati per il procedimento valutativo, tenendo conto delle specificita' previste nell'apposito bando. 4. L'atto di concessione dell'intervento puo' essere sostituito da un contratto conforme a quanto previsto nel bando. 5. La definizione delle modalita' di erogazione e' rimessa all'apprezzamento del soggetto competente, che a tale fine tiene conto dei principi e delle regole fissati per la procedura valutativa e degli obiettivi specifici di ciascun intervento.». - Si riporta il testo dell'art. 5-ter del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1 (Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitivita'), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 24 gennaio 2012, n. 19, Supplemento Ordinario, e convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 24 marzo 2012, n. 71, Supplemento Ordinario: «Art. 5-ter (Rating di legalita' delle imprese). - 1. Al fine di promuovere l'introduzione di principi etici nei comportamenti aziendali, all'Autorita' garante della concorrenza e del mercato e' attribuito il compito di segnalare al Parlamento le modifiche normative necessarie al perseguimento del sopraindicato scopo anche in rapporto alla tutela dei consumatori, nonche' di procedere, in raccordo con i Ministeri della giustizia e dell'interno, alla elaborazione ed all'attribuzione, su istanza di parte, di un rating di legalita' per le imprese operanti nel territorio nazionale che raggiungano un fatturato minimo di due milioni di euro, riferito alla singola impresa o al gruppo di appartenenza, secondo i criteri e le modalita' stabilite da un regolamento dell'Autorita' garante della concorrenza e del mercato da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. Al fine dell'attribuzione del rating, possono essere chieste informazioni a tutte le pubbliche amministrazioni. Del rating attribuito si tiene conto in sede di concessione di finanziamenti da parte delle pubbliche amministrazioni, nonche' in sede di accesso al credito bancario, secondo le modalita' stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro dello sviluppo economico, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. Gli istituti di credito che omettono di tener conto del rating attribuito in sede di concessione dei finanziamenti alle imprese sono tenuti a trasmettere alla Banca d'Italia una dettagliata relazione sulle ragioni della decisione assunta.». - Si riporta il testo dell'art. 8 della delibera dell'Autorita' garante della concorrenza e del mercato 14 novembre 2012, n. 24075, pubblicata in Gazzetta Ufficiale 18 dicembre 2012, n. 294: «Art. 8 (Elenco delle imprese con rating di legalita'). - 1. L'Autorita' pubblica e mantiene costantemente aggiornato in un'apposita sezione del proprio sito l'elenco delle imprese cui ilratingdi legalita' e' stato attribuito, sospeso, revocato, con la relativa decorrenza.».