Art. 7 
 
 
              Messaggi politici autogestiti a pagamento 
 
  1. Nel periodo intercorrente tra la data di entrata in  vigore  del
presente  provvedimento  e  quella   di   chiusura   della   campagna
elettorale, le emittenti radiofoniche  e  televisive  locali  possono
trasmettere messaggi politici autogestiti a pagamento, come  definiti
all'art. 2, comma 1, lettera d), del Codice  di  autoregolamentazione
di cui al decreto del Ministro delle comunicazioni 8 aprile 2004. 
  2. Per l'accesso agli spazi relativi ai messaggi politici di cui al
comma  1  le  emittenti  radiofoniche  e  televisive  locali   devono
assicurare  condizioni  economiche  uniformi  a  tutti   i   soggetti
politici. 
  3.  Per  tutto  il  periodo  di  cui  al  comma  1,  le   emittenti
radiofoniche e televisive locali che intendono diffondere i  messaggi
politici  autogestiti  a  pagamento  sono  tenute  a   dare   notizia
dell'offerta dei relativi spazi mediante un  avviso  da  trasmettere,
almeno una volta al giorno, nella fascia oraria di maggiore  ascolto,
per tre giorni consecutivi. 
  4. Nell'avviso di cui  al  comma  3  le  emittenti  radiofoniche  e
televisive locali informano i soggetti politici che presso la propria
sede, della quale viene indicato l'indirizzo, il numero telefonico  e
di fax, e' depositato un  documento,  consultabile  su  richiesta  da
chiunque ne abbia interesse, concernente: 
  a)  le  condizioni  temporali  di  prenotazione  degli  spazi   con
l'indicazione del termine ultimo entro il quale  gli  spazi  medesimi
possono essere prenotati; 
  b) le modalita' di prenotazione degli spazi; 
  c) le tariffe  per  l'accesso  a  tali  spazi  quali  autonomamente
determinate  da  ogni  singola  emittente  radiofonica  e  televisiva
locale; 
  d)  ogni  eventuale  ulteriore  circostanza  od  elemento   tecnico
rilevante per la fruizione degli spazi. 
  5. Ciascuna emittente radiofonica e televisiva locale  deve  tenere
conto delle prenotazioni degli spazi da parte dei  soggetti  politici
in base alla loro progressione temporale. 
  6. Ai soggetti politici richiedenti gli spazi per i messaggi di cui
al comma 1 devono essere riconosciute le condizioni di miglior favore
praticate ad uno di essi per gli spazi acquistati. 
  7. Ciascuna emittente radiofonica e televisiva locale e'  tenuta  a
praticare, per i messaggi di cui al comma 1, una tariffa massima  non
superiore al 70% del listino di  pubblicita'  tabellare.  I  soggetti
politici  interessati  possono  richiedere  di  verificare  in   modo
documentale i listini tabellari in  relazione  ai  quali  sono  state
determinate le condizioni praticate per l'accesso agli  spazi  per  i
messaggi di cui al comma 1. 
  8. Nel caso di diffusione di spazi per i messaggi di cui al comma 1
differenziati per diverse aree territoriali dovranno essere  indicate
anche le tariffe praticate per ogni area territoriale. 
  9. La prima messa in onda  dell'avviso  di  cui  ai  commi  3  e  4
costituisce condizione essenziale  per  la  diffusione  dei  messaggi
politici autogestiti a pagamento in periodo elettorale. 
  10. Per le emittenti radiofoniche locali i messaggi di cui al comma
1 devono essere preceduti e seguiti  da  un  annuncio  in  audio  del
seguente  contenuto:  «Messaggio   elettorale   a   pagamento»,   con
l'indicazione del soggetto politico committente. 
  11. Per le emittenti televisive locali i messaggi di cui al comma 1
devono recare in sovrimpressione per tutta la loro durata la seguente
dicitura: «Messaggio elettorale a pagamento», con  l'indicazione  del
soggetto politico committente. 
  12. Le emittenti  radiofoniche  e  televisive  locali  non  possono
stipulare contratti per la cessione di  spazi  relativi  ai  messaggi
politici autogestiti a pagamento in periodo elettorale in  favore  di
singoli candidati per importi superiori al  75%  di  quelli  previsti
dalla normativa in materia di spese elettorali  ammesse  per  ciascun
candidato.