Art. 7 Istanze di partecipazione ai concorsi 1. I candidati possono presentare istanza di partecipazione, a pena di esclusione, in un'unica regione per tutte le classi di concorso o tipologie di posto per le quali posseggano i requisiti di cui all'art. 6. Il candidato puo' concorrere per piu' classi di concorso o tipo di posto mediante la presentazione di un'unica istanza con l'indicazione delle classi di concorso o tipo di posto per cui intenda partecipare. 2. I candidati presentano l'istanza di partecipazione ai concorsi esclusivamente a mezzo delle apposite funzioni rese disponibili nel sistema informativo del Ministero ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n.82, e successive modificazioni. Le istanze presentate con modalita' diverse non sono prese in considerazione. 3. Il termine per la presentazione dell'istanza di partecipazione al concorso e' posto alle ore 23.59 del trentesimo giorno successivo alla data iniziale indicata nel Bando per la presentazione delle istanze. 4. Il candidato residente all'estero, o ivi stabilmente domiciliato, qualora non in possesso delle credenziali di accesso al sistema informativo di cui al comma 2, acquisisce dette credenziali presso la sede dell'Autorita' consolare italiana. Quest'ultima verifica l'identita' del candidato e comunica le risultanze all'USR competente a gestire la relativa procedura concorsuale, che provvede alla registrazione del candidato nel sistema informativo. Ultimata la registrazione, il candidato riceve dal sistema informativo i codici di accesso per l'acquisizione telematica della istanza nella successiva fase prevista dalla procedura. 5. I candidati indicano la lingua straniera, scelta tra francese, inglese, spagnolo e tedesco, oggetto della valutazione nell'ambito della prova orale. 6. Il contenuto dell'istanza di partecipazione e' disciplinato dal Bando, che indica altresi' quali elementi siano necessari a pena di esclusione dal concorso.