Art. 7 
 
                             Open access 
 
  1. Ciascun responsabile di unita' garantisce l'accesso  gratuito  e
on-line (almeno in modalita' green access) ai risultati ottenuti e ai
contenuti  delle  ricerche  oggetto  di  pubblicazioni   scientifiche
«peer-reviewed» nell'ambito del  progetto,  secondo  quanto  previsto
dall'art. 4, commi 2 e 2-bis, del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91,
convertito con modificazioni dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112. 
  2.  Restano  impregiudicati  tutti  gli   eventuali   obblighi   di
riservatezza o di tutela dei dati personali. 
  3. I responsabili di unita' sono peraltro esentati dall'obbligo  di
assicurare l'accesso aperto a parti specifiche  dei  propri  dati  di
ricerca,  se  questo  dovesse  compromettere  il  raggiungimento  del
principale obiettivo della ricerca stessa.