Art. 7 Obblighi per tutti i soggetti coinvolti nel trasporto di merci pericolose per ferrovia 1. Tutti gli operatori della catena logistica che hanno responsabilita' nel trasporto di merci pericolose per ferrovia sono tenuti a: a) rispettare gli obblighi loro assegnati dal RID con particolare riguardo a quelli richiamati, nelle sezioni 1.4.2 e 1.4.3; b) garantire anche attraverso specifiche clausole contrattali ovvero attraverso accordi con societa' terze il ripristino delle anormalita' minori rilevate dalle autorita' di controllo o da altri soggetti coinvolti nel trasporto sia lungo la rete che presso gli scali terminali al fine di consentire la prosecuzione in tempi brevi del trasporto; c) garantire in maniera tracciabile l'avvenuto assolvimento dei succitati obblighi. 2. In particolare le imprese ferroviarie e le imprese che forniscono il servizio di manovra o che effettuano attivita' di trasporto ferroviario di merci pericolose devono prevedere, anche all'interno dei propri sistemi di gestione della sicurezza, che i responsabili di scalo dell'impresa imprese: forniscano al gestore tutte le informazioni attinenti all'attivita' nel trasporto di merci pericolose delle imprese ferroviarie necessarie per l'elaborazione delle «Procedure organizzative»; attivino anche attraverso strumenti informatici gli specifici accordi con le ditte speditrici e destinatarie, previsti dal decreto del Ministero dell'ambiente del 20 ottobre 1998, finalizzati ad assicurare la prenotazione della partenza e l'informazione della consegna delle unita' di carico e/o dei carri al fine di evitare le soste al di fuori degli stabilimenti di arrivo; elaborino le procedure di controllo e verifica visiva dell'integrita' e idoneita' di ogni singolo carro prima della partenza; rispettino le disposizioni di sicurezza previste, in particolare quelle inerenti alla permanenza nello scalo dei carri di merci pericolose; verifichino che le ditte speditrici/destinatarie adempiano a quanto previsto dal decreto del Ministero dell'ambiente del 20 ottobre 1998 (dotazione di apparecchiature portatili di rilevazione gas, di materiali per l'assorbimento e il contenimento dello spandimento dei liquidi pericolosi ed elaborazione delle procedure di controllo e verifica visiva dell'integrita' e idoneita' di ogni singolo carro prima dello svincolo); prevedano apposite procedure e specifiche clausole contrattuali per garantire in tempi brevi il ripristino in loco di piccole anomalie. Le suddette attivita', ricomprese tra quelle relative al trasporto di merci pericolose, saranno oggetto di controllo da parte dei soggetti individuati dalla vigente normativa (RFI, ANSF e POLFER).