(Allegato-art. 7)
                               Art. 7. 
               Organo con funzioni di amministrazione 
 
    1. L'organo con funzioni di  amministrazione,  nello  svolgimento
dei propri compiti di supervisione strategica: 
      a) elabora ed aggiorna periodicamente orientamenti strategici e
politiche di governo dei rischi di riciclaggio  e  finanziamento  del
terrorismo, in coerenza con un approccio basato sul rischio e  tenuto
conto dell'analisi e valutazione dei rischi approvata  ai  sensi  del
precedente art. 6;  
      b) assicura nel continuo che i compiti e le responsabilita'  in
materia di prevenzione e gestione dei  rischi  di  riciclaggio  e  di
finanziamento  del  terrorismo  siano  assegnati  in  modo  chiaro  e
appropriato, garantendo che le funzioni di controllo non siano svolte
da soggetti in possesso di deleghe gestionali in grado di  inficiarne
l'indipendenza nello svolgimento della funzione  e  che  comunque  le
funzioni operative e quelle di controllo  siano  fornite  di  risorse
qualitativamente e quantitativamente adeguate; 
      c) assicura che venga definito un sistema di flussi informativi
verso gli organi sociali e  al  loro  interno  adeguato,  completo  e
tempestivo, nel rispetto degli obblighi di riservatezza di  cui  agli
articoli 38 e 39 del decreto legislativo n. 231/2007; 
      d)  definisce  un  sistema  di  controlli  interni  organico  e
coordinato, funzionale alla tempestiva rilevazione  e  alla  gestione
dei rischi di  riciclaggio  e  di  finanziamento  del  terrorismo,  e
assicura che detto sistema di controlli permanga efficace nel tempo; 
      e) esamina, almeno una volta l'anno, le  relazioni  concernenti
l'attivita' svolta dal responsabile della funzione antiriciclaggio  e
i controlli eseguiti dalla funzione di controllo di qualita'; 
      f) assicura che le carenze e le anomalie riscontrate  in  esito
ai controlli di vario livello  siano  portate  senza  ritardo  a  sua
conoscenza e ne monitora il tempestivo superamento. 
    2. L'organo con funzioni di  amministrazione,  nello  svolgimento
dei propri compiti di gestione: 
      a)  definisce  le  responsabilita'  delle  strutture  e   delle
funzioni aziendali; 
      b) predispone le procedure per l'analisi e la  valutazione  dei
rischi  di  riciclaggio  e  di  finanziamento  del  terrorismo  e  le
procedure operative e ne cura  la  realizzazione  e  l'aggiornamento,
tenendo conto delle indicazioni e delle linee  guida  espresse  dalle
Autorita' competenti e dai diversi organismi  internazionali  nonche'
dei mutamenti del  quadro  normativo,  ivi  compresi  i  principi  di
revisione; 
      c) disciplina i presidi di controllo in materia  di  rischi  di
riciclaggio  e  di  finanziamento  del  terrorismo  da  adottare  con
riferimento alla clientela nei confronti della quale il  responsabile
della funzione antiriciclaggio svolga attivita' professionale; 
      d) assicura l'adozione di misure  di  adeguata  verifica  della
clientela proporzionali all'entita' dei rischi di  riciclaggio  e  di
finanziamento del terrorismo, tenuto conto dei  criteri  generali  di
cui al Titolo II, Capo I, del decreto legislativo n. 231/2007 e delle
relative disposizioni di attuazione; 
      e) definisce le procedure per l'assolvimento degli obblighi  di
conservazione, nel rispetto delle norme di cui al Titolo II, Capo II,
del decreto  legislativo  n.  231/2007  e  relative  disposizioni  di
attuazione; 
      f) definisce le procedure per l'assolvimento degli obblighi  di
segnalazione di operazioni sospette in modo da garantire certezza  di
riferimento,   omogeneita'   nei   comportamenti    e    applicazione
generalizzata a tutta la struttura, nel rispetto delle norme  di  cui
al Titolo II, Capo III, del decreto legislativo n. 231/2007,  nonche'
dell'art. 14 del presente regolamento; 
      g)  definisce  le  procedure  per  assicurare   il   tempestivo
assolvimento degli obblighi di comunicazione di  cui  al  Titolo  II,
Capo VI, del decreto legislativo n. 231/2007; 
      h) definisce  le  procedure  relative  ai  sistemi  interni  di
segnalazione delle violazioni; 
      i) definisce i flussi informativi finalizzati ad assicurare  la
conoscenza dei fattori di rischio  a  tutte  le  strutture  aziendali
coinvolte e agli organi incaricati di funzioni di controllo; 
       j) approva i  programmi  di  addestramento  e  formazione  del
personale dipendente e dei  collaboratori  sugli  obblighi  derivanti
dalla disciplina in materia di  antiriciclaggio  e  di  contrasto  al
finanziamento del terrorismo; 
      k) adotta strumenti idonei a consentire  la  costante  verifica
dell'attivita' svolta dal personale.