Art. 7. Organo con funzioni di amministrazione 1. L'organo con funzioni di amministrazione, nello svolgimento dei propri compiti di supervisione strategica: a) elabora ed aggiorna periodicamente orientamenti strategici e politiche di governo dei rischi di riciclaggio e finanziamento del terrorismo, in coerenza con un approccio basato sul rischio e tenuto conto dell'analisi e valutazione dei rischi approvata ai sensi del precedente art. 6; b) assicura nel continuo che i compiti e le responsabilita' in materia di prevenzione e gestione dei rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo siano assegnati in modo chiaro e appropriato, garantendo che le funzioni di controllo non siano svolte da soggetti in possesso di deleghe gestionali in grado di inficiarne l'indipendenza nello svolgimento della funzione e che comunque le funzioni operative e quelle di controllo siano fornite di risorse qualitativamente e quantitativamente adeguate; c) assicura che venga definito un sistema di flussi informativi verso gli organi sociali e al loro interno adeguato, completo e tempestivo, nel rispetto degli obblighi di riservatezza di cui agli articoli 38 e 39 del decreto legislativo n. 231/2007; d) definisce un sistema di controlli interni organico e coordinato, funzionale alla tempestiva rilevazione e alla gestione dei rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, e assicura che detto sistema di controlli permanga efficace nel tempo; e) esamina, almeno una volta l'anno, le relazioni concernenti l'attivita' svolta dal responsabile della funzione antiriciclaggio e i controlli eseguiti dalla funzione di controllo di qualita'; f) assicura che le carenze e le anomalie riscontrate in esito ai controlli di vario livello siano portate senza ritardo a sua conoscenza e ne monitora il tempestivo superamento. 2. L'organo con funzioni di amministrazione, nello svolgimento dei propri compiti di gestione: a) definisce le responsabilita' delle strutture e delle funzioni aziendali; b) predispone le procedure per l'analisi e la valutazione dei rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo e le procedure operative e ne cura la realizzazione e l'aggiornamento, tenendo conto delle indicazioni e delle linee guida espresse dalle Autorita' competenti e dai diversi organismi internazionali nonche' dei mutamenti del quadro normativo, ivi compresi i principi di revisione; c) disciplina i presidi di controllo in materia di rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo da adottare con riferimento alla clientela nei confronti della quale il responsabile della funzione antiriciclaggio svolga attivita' professionale; d) assicura l'adozione di misure di adeguata verifica della clientela proporzionali all'entita' dei rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, tenuto conto dei criteri generali di cui al Titolo II, Capo I, del decreto legislativo n. 231/2007 e delle relative disposizioni di attuazione; e) definisce le procedure per l'assolvimento degli obblighi di conservazione, nel rispetto delle norme di cui al Titolo II, Capo II, del decreto legislativo n. 231/2007 e relative disposizioni di attuazione; f) definisce le procedure per l'assolvimento degli obblighi di segnalazione di operazioni sospette in modo da garantire certezza di riferimento, omogeneita' nei comportamenti e applicazione generalizzata a tutta la struttura, nel rispetto delle norme di cui al Titolo II, Capo III, del decreto legislativo n. 231/2007, nonche' dell'art. 14 del presente regolamento; g) definisce le procedure per assicurare il tempestivo assolvimento degli obblighi di comunicazione di cui al Titolo II, Capo VI, del decreto legislativo n. 231/2007; h) definisce le procedure relative ai sistemi interni di segnalazione delle violazioni; i) definisce i flussi informativi finalizzati ad assicurare la conoscenza dei fattori di rischio a tutte le strutture aziendali coinvolte e agli organi incaricati di funzioni di controllo; j) approva i programmi di addestramento e formazione del personale dipendente e dei collaboratori sugli obblighi derivanti dalla disciplina in materia di antiriciclaggio e di contrasto al finanziamento del terrorismo; k) adotta strumenti idonei a consentire la costante verifica dell'attivita' svolta dal personale.