Art. 7 
 
                        Seconda consultazione 
 
  7.1 Se, all'esito della prima consultazione, permane la  necessita'
di  acquisire  ulteriori   informazioni   su   specifiche   questioni
l'Autorita'  procede  a   una   seconda   consultazione,   incentrata
prevalentemente sui punti controversi. 
  7.2 Se, dopo la prima consultazione la  proposta  di  testo  finale
contiene soluzioni che non erano previste nel documento sottoposto  a
consultazione o che si  discostano  notevolmente  dalle  opzioni  ivi
prospettate si procede a una nuova consultazione  solo  in  relazione
agli elementi di novita' introdotti. 
  7.3 Il secondo documento di consultazione contiene la bozza di atto
che l'Autorita' intende adottare. In tale documento, o in un allegato
separato, sono indicati i punti su cui l'Autorita' ritiene  opportuno
acquisire ulteriori elementi, evidenziando le  ipotesi  di  soluzione
alternativa con i relativi  aspetti  positivi  e  negativi.  Inoltre,
compatibilmente con la tempistica prevista, il secondo  documento  di
consultazione fornisce le motivazioni  delle  scelte  gia'  adottate,
anche con riferimento ad eventuali osservazioni non accolte. 
  7.4 I soggetti interessati possono inviare osservazioni e  proposte
nel termine fissato dall'Autorita' che,  salvo  casi  di  particolare
urgenza, non puo' essere inferiore a quattro  settimane.  I  casi  di
particolare  urgenza  devono  riguardare  fatti  indipendenti   dalla
volonta' dell'Autorita'  e  devono  essere  debitamente  motivati.  I
contributi pervenuti sono considerati al fine  della  predisposizione
dell'atto finale.