Art. 7 Seconda consultazione 7.1 Se, all'esito della prima consultazione, permane la necessita' di acquisire ulteriori informazioni su specifiche questioni l'Autorita' procede a una seconda consultazione, incentrata prevalentemente sui punti controversi. 7.2 Se, dopo la prima consultazione la proposta di testo finale contiene soluzioni che non erano previste nel documento sottoposto a consultazione o che si discostano notevolmente dalle opzioni ivi prospettate si procede a una nuova consultazione solo in relazione agli elementi di novita' introdotti. 7.3 Il secondo documento di consultazione contiene la bozza di atto che l'Autorita' intende adottare. In tale documento, o in un allegato separato, sono indicati i punti su cui l'Autorita' ritiene opportuno acquisire ulteriori elementi, evidenziando le ipotesi di soluzione alternativa con i relativi aspetti positivi e negativi. Inoltre, compatibilmente con la tempistica prevista, il secondo documento di consultazione fornisce le motivazioni delle scelte gia' adottate, anche con riferimento ad eventuali osservazioni non accolte. 7.4 I soggetti interessati possono inviare osservazioni e proposte nel termine fissato dall'Autorita' che, salvo casi di particolare urgenza, non puo' essere inferiore a quattro settimane. I casi di particolare urgenza devono riguardare fatti indipendenti dalla volonta' dell'Autorita' e devono essere debitamente motivati. I contributi pervenuti sono considerati al fine della predisposizione dell'atto finale.