Art. 7 Etichettatura 1) Il numero di codice dell'Organismo di controllo che compare in etichetta ai sensi dell'art. 24, paragrafo 1, lettera a) regolamento (CE) n. 834/2007, e' rappresentato dal codice attribuito dalla competente autorita' del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali a ciascun Organismo di controllo al momento della autorizzazione ad operare. Il numero di codice e' composto dalla sigla «IT», seguita dal termine «BIO», seguito da numero di tre cifre, stabilito dal Ministero, e deve essere preceduto dalla dicitura: «Organismo di Controllo autorizzato dal MIPAAF». 2) In relazione all'obbligo di assicurare un sistema di controllo che permetta, ai sensi dell'art. 27, paragrafo 13 del regolamento (CE) n. 834/2007, la tracciabilita' dei prodotti in tutte le fasi della produzione, preparazione e distribuzione, gli Organismi di controllo attribuiscono un numero di codice a tutti gli operatori controllati. 3) Fatte salve le disposizioni vigenti in materia di etichettatura dei prodotti alimentari, sui prodotti preconfezionati da agricoltura biologica deve essere riportato il nome o la ragione sociale dell'operatore che ha effettuato la produzione o la preparazione piu' recente, ivi inclusa l'etichettatura, nonche' il codice identificativo attribuito dall'Organismo di controllo. Il codice e' preceduto dalla dicitura «operatore controllato n. ...». Si fornisce un esempio di stringa: ================================================= | Organismo di controllo| Operatore controllato | |autorizzato dal MIPAAF | n. | +=======================+=======================+ | IT BIO XXX | XXXX | +-----------------------+-----------------------+ 4) Tale dicitura deve essere collocata nello stesso campo visivo del logo biologico dell'UE. 5) Qualora il logo biologico dell'UE sia riportato in piu' parti di una confezione, si e' tenuti ad indicare le diciture previste dalla regolamentazione UE e nazionale in relazione ad uno solo dei loghi riportati sulla confezione.