Art. 7 Prova preselettiva 1. Se il numero delle domande di partecipazione a ciascun concorso e' superiore a cinquanta volte il numero dei posti messi a concorso e, comunque, non inferiore a tremila, e' effettuata una prova preselettiva. 2. Il test preselettivo e' articolato in quesiti a risposta a scelta multipla concernenti l'accertamento della conoscenza delle sotto indicate materie: a) per l'accesso alla carriera dei funzionari di Polizia: diritto penale, diritto processuale penale, diritto civile, diritto costituzionale, diritto amministrativo; b) per l'accesso alla carriera dei funzionari tecnici di Polizia: discipline d'esame indicate per ciascun settore nella tabella 1 che fa parte integrante del presente decreto; c) per l'accesso alla carriera dei medici di Polizia: patologia clinica e biochimica clinica, anatomia patologica, farmacologia e tossicologia clinica, statistica sanitaria, normativa sanitaria; d) per l'accesso alla carriera dei medici veterinari di Polizia: patologia clinica e biochimica clinica veterinaria, anatomia patologica veterinaria, farmacologia e tossicologia veterinaria, statistica sanitaria, normativa sanitaria. 3. La prova preselettiva puo' essere svolta per gruppi predeterminati di candidati, in una o piu' sedi ed in giorni diversi. La votazione conseguita non concorre alla formazione del punteggio finale di merito. 4. Sulla base dell'ordine decrescente della graduatoria di cui al successivo art. 11 e' ammesso agli accertamenti dell'efficienza fisica nonche' a quelli psico-fisici ed attitudinali un numero di candidati pari a dieci volte il numero dei posti messi a concorso, nonche', in soprannumero, i candidati che hanno riportato un punteggio pari all'ultimo degli ammessi entro i limiti dell'aliquota predetta.