Art. 7 Commissioni 1. Per la gestione del Fondo, alla SGR e' riconosciuta una commissione annua pari al 2% (due per cento). 2. La commissione di gestione di cui al comma 1 e' applicata, per i primi cinque anni a decorrere dalla data dell'unico «closing» del Fondo, ovvero, in caso di piu' closing, dal primo closing, al valore nominale del capitale sottoscritto dai partecipanti al Fondo. A decorrere dal sesto anno dalla data dell'unico «closing» del Fondo, ovvero, in caso di piu' closing, dal primo closing, la stessa misura della commissione di gestione e' applicata al valore complessivo del costo degli investimenti, come risultante dall'ultimo rendiconto annuale, al netto delle quote sottoscritte e non ancora richiamate, delle plusvalenze non realizzate e della liquidita' presente nel Fondo. 3. Alla SGR e' altresi' riconosciuta anche una commissione di performance il cui importo e' pari al 10% (dieci percento) della differenza tra il valore finale del Fondo e il valore del patrimonio versato del Fondo, qualora il risultato finale della gestione del Fondo sia eccedente il rendimento minimo del 4% (quattro per cento) annuo composto applicato all'ammontare versato del patrimonio del Fondo, al netto delle commissioni di sovrapprezzo e tenendo conto delle effettive date dei versamenti effettuati e degli eventuali rimborsi gia' ricevuti dai partecipanti.