Art. 7 
 
 
            Proventi derivanti dall'utilizzo dei simboli 
 
  1. Fatti salvi i casi in cui il corrispettivo  per  la  concessione
temporanea in uso dei simboli di cui all'articolo 2, sia  erogato  in
beni  e  servizi  di  equivalente  valore,  le  risorse   finanziarie
derivanti dalla valorizzazione commerciale degli stessi sono  versate
dal licenziatario presso la competente  Sezione  di  Tesoreria  dello
Stato, sugli appositi capitoli dello stato di previsione dell'entrata
del bilancio dello Stato, con l'obbligo di trasmissione  al  Soggetto
istituzionale titolare  dei  simboli  della  ricevuta  di  versamento
rilasciata dalla Tesoreria dello Stato avente effetto  liberatorio  e
nella quale sono riportate  le  stesse  informazioni  presenti  sulla
quietanza informatica. 
  2. I versamenti sopra descritti potranno essere effettuati anche ai
sensi dell'articolo 47 delle Istruzioni  sul  Servizio  di  Tesoreria
dello Stato, approvate con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze 29 maggio 2007, pubblicato nel Supplemento ordinario  n.  160
alla Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 163 del 16 luglio 2007.