Art. 7 Proventi derivanti dall'utilizzo dei simboli 1. Fatti salvi i casi in cui il corrispettivo per la concessione temporanea in uso dei simboli di cui all'articolo 2, sia erogato in beni e servizi di equivalente valore, le risorse finanziarie derivanti dalla valorizzazione commerciale degli stessi sono versate dal licenziatario presso la competente Sezione di Tesoreria dello Stato, sugli appositi capitoli dello stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato, con l'obbligo di trasmissione al Soggetto istituzionale titolare dei simboli della ricevuta di versamento rilasciata dalla Tesoreria dello Stato avente effetto liberatorio e nella quale sono riportate le stesse informazioni presenti sulla quietanza informatica. 2. I versamenti sopra descritti potranno essere effettuati anche ai sensi dell'articolo 47 delle Istruzioni sul Servizio di Tesoreria dello Stato, approvate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 29 maggio 2007, pubblicato nel Supplemento ordinario n. 160 alla Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 163 del 16 luglio 2007.