Art. 7 
 
Disposizioni  di   attuazione   per   le   intercettazioni   mediante
  inserimento di captatore informatico e per  l'accesso  all'archivio
  informatico. 
 
  1. Con decreto del  Ministro  della  giustizia,  da  emanare  entro
trenta giorni dalla data di entrata in vigore del  presente  decreto,
sono  stabiliti  i  requisiti  tecnici  dei   programmi   informatici
funzionali all'esecuzione delle intercettazioni mediante  inserimento
di captatore informatico su dispositivo elettronico portatile. 
  2. I requisiti tecnici sono  stabiliti  secondo  misure  idonee  di
affidabilita', sicurezza ed efficacia al  fine  di  garantire  che  i
programmi informatici utilizzabili si limitano  all'esecuzione  delle
operazioni autorizzate. 
  3. Con decreto del Ministro della giustizia, da emanare  entro  tre
mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, sentito il  Garante
per la protezione dei dati personali, sono fissati i criteri a cui il
procuratore della Repubblica si attiene per regolare le modalita'  di
accesso all'archivio riservato di cui all'articolo 89-bis delle norme
di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura
penale, a tutela della riservatezza degli atti ivi custoditi. 
 
          Note all'art. 7: 
              -  Per  il  testo  dell'art.  89-bis  delle  norme   di
          attuazione, di coordinamento e transitorie  del  codice  di
          procedura penale, si veda l'art. 5 della presente legge.