Art. 7 
 
                 Clausola di invarianza finanziaria 
 
  1.   Le   amministrazioni    pubbliche    interessate    provvedono
all'attuazione delle disposizioni della  presente  legge  nell'ambito
delle  risorse  umane,  strumentali  e  finanziarie   disponibili   a
legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la
finanza pubblica.