Art. 7 
 
                              Transito 
 
  1. Nei casi in cui il  transito  di  prodotti  a  duplice  uso,  di
prodotti a duplice uso non listati, di merci soggette al  regolamento
antitortura o di prodotti listati per effetto di  misure  restrittive
unionali e' vietato, a norma dei regolamenti di cui  all'articolo  1,
comma 1, l'Agenzia delle dogane e dei monopoli sospende  l'operazione
e  ne  da'  tempestiva  comunicazione  all'Autorita'  competente,  al
Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, al
Ministero dell'interno e al Ministero della difesa. 
  2. L'Autorita' competente, qualora  le  informazioni  ricevute  non
consentano di formulare un'immediata decisione in merito e si rendano
necessari ulteriori  approfondimenti,  assoggetta  ad  autorizzazione
preventiva  il   transito,   dandone   immediata   comunicazione   al
responsabile legale dell'operazione ed all'Agenzia delle dogane e dei
monopoli. Il responsabile legale dell'operazione di transito fornisce
ogni informazione richiesta. Le spese di custodia  dei  beni  oggetto
del transito sono a carico del responsabile legale dell'operazione di
transito. 
  3. E' considerato responsabile legale dell'operazione  di  transito
il soggetto nazionale coinvolto nella stessa,  spedizioniere,  agente
marittimo, rappresentante in Italia della  societa'  di  Paese  terzo
proprietaria del bene o che ha disposto l'invio del bene in transito,
rappresentante legale di eventuale filiale  italiana  della  societa'
del Paese terzo proprietaria del bene o che ne ha disposto l'invio. 
  4.  L'autorizzazione  o  il  diniego  al  transito  sono   disposti
dall'Autorita' competente nei limiti e alle condizioni  previsti  dai
regolamenti di  cui  all'articolo  1,  comma  1,  previo  parere  del
Comitato consultivo di cui all'articolo 5. Con  il  provvedimento  di
diniego e' disposto il  divieto  di  transito  o  viene  impedito  il
proseguimento del transito gia' intrapreso.