Art. 7 
 
        Disposizioni particolari per le citta' metropolitane 
                          e per le province 
 
  1. Le  citta'  metropolitane  e  le  province  adottano  le  misure
necessarie per garantire un'idonea attuazione delle finalita' di  cui
all'articolo 1 nel rispetto del quadro finanziario definito ai  sensi
dell'articolo  3,  comma  3,  lettera  e),  e  dei   suoi   eventuali
aggiornamenti. 
  2.   Le   citta'   metropolitane   e   le   province,   nell'ambito
dell'esercizio delle  funzioni  di  cui  all'articolo  1,  comma  85,
lettere a) e b), della legge 7 aprile 2014, n.  56,  definiscono  gli
interventi di pianificazione finalizzati  a  promuovere  l'uso  della
bicicletta  come  mezzo  di  trasporto,  in  coerenza  con  il  piano
regionale della mobilita' ciclistica di cui all'articolo 5  e  con  i
piani  di  cui  al  comma  1  dell'articolo  6.  Gli   strumenti   di
pianificazione di cui al presente  comma  sono  pubblicati  nel  sito
internet istituzionale dell'ente. 
  3. Gli strumenti di pianificazione di cui al comma 2 individuano la
rete ciclabile e  ciclopedonale  nel  territorio  di  competenza,  in
attuazione e a integrazione della rete  di  livello  regionale  e  in
corrispondenza con le reti individuate nei biciplan. 
  4. Gli strumenti di pianificazione di cui al comma 2  costituiscono
atti di indirizzo per la programmazione pluriennale  delle  opere  di
competenza dei rispettivi enti. Gli enti  interessati  assicurano  la
coerenza degli atti di pianificazione territoriale e urbanistica  con
gli strumenti di pianificazione di cui al precedente periodo. 
 
          Note all'art. 7: 
              - Si riporta l'art. 1, comma 85, lettere a) e b), della
          legge 7 aprile  2014,  n.  56  (Disposizioni  sulle  citta'
          metropolitane, sulle province, sulle unioni  e  fusioni  di
          comuni): 
              «85. Le province di cui ai commi da 51 a 53, quali enti
          con funzioni di area vasta, esercitano le seguenti funzioni
          fondamentali: 
                a)   pianificazione   territoriale   provinciale   di
          coordinamento,    nonche'    tutela    e     valorizzazione
          dell'ambiente, per gli aspetti di competenza; 
                b) pianificazione dei servizi di trasporto in  ambito
          provinciale,  autorizzazione  e  controllo  in  materia  di
          trasporto  privato,  in  coerenza  con  la   programmazione
          regionale, nonche'  costruzione  e  gestione  delle  strade
          provinciali e regolazione della  circolazione  stradale  ad
          esse inerente; 
              (Omissis).».