Art. 7 
 
                      Modifiche all'articolo 11 
           del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177 
 
  1. All'articolo 11, comma 2,  del  decreto  legislativo  19  agosto
2016, n. 177, primo periodo, sono  aggiunte,  in  fine,  le  seguenti
parole:  «e  inquadrato  secondo  le  corrispondenze  indicate  nella
tabella di equiparazione  allegata  al  decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei ministri 21 novembre 2016,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale n. 2 del 3 gennaio 2017.». 
 
          Note all'art. 7: 
              - Si riporta l'articolo 11, comma 2, del citato decreto
          legislativo 19 agosto 2016, n.  177,  come  modificato  dal
          presente decreto: 
              «Art. 11 (Disposizioni concernenti altre attivita'  del
          Corpo forestale dello Stato). - omissis 
              2. All'esercizio delle attivita' di cui al comma 1,  il
          Ministero delle politiche agricole alimentari  e  forestali
          provvede con il personale trasferito ai sensi dell'articolo
          12,  comma  1,  ultimo  periodo  e  inquadrato  secondo  le
          corrispondenze  indicate  nella  tabella  di  equiparazione
          allegata  al  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
          ministri  21  novembre  2016,  pubblicato  nella   Gazzetta
          ufficiale n. 2 del 3 gennaio 2017. A tal fine, con  decreto
          del Presidente del Consiglio dei ministri  da  adottare  ai
          sensi dell'articolo 2, comma 10-ter,  del  decreto-legge  6
          luglio 2012, n. 95  convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 7 agosto 2012,  n.  135,  e'  adeguata  la  struttura
          organizzativa del predetto Ministero.»