Art. 7 
 
Modifiche all'articolo 16 del decreto legislativo 18 luglio 2005,  n.
                                 171 
 
  1. All'articolo 16 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n.  171,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1, le  parole:  «sul  registro  di  iscrizione»  sono
sostituite dalle seguenti: «nell'Archivio telematico  centrale  delle
unita' da diporto (ATCN)»; 
    b) dopo il comma 1, sono aggiunti i seguenti: 
  «1-bis.  In  caso  di  risoluzione  del  contratto   di   locazione
finanziaria, il proprietario o l'utilizzatore dell'unita' da  diporto
in locazione finanziaria chiede la cancellazione dell'annotazione  di
cui al  comma  1.  Lo  Sportello  telematico  del  diportista  (STED)
notifica l'avvenuta cancellazione dell'annotazione al proprietario  e
all'utilizzatore dell'unita' da  diporto  in  locazione  finanziaria,
richiedendo  a  quest'ultimo  la  restituzione   della   licenza   di
navigazione. 
  1-ter. Nel caso di  perdita  della  disponibilita'  dell'unita'  da
diporto, il proprietario  o  l'utilizzatore  del  bene  in  locazione
finanziaria chiede la cancellazione dell'annotazione di cui al  comma
1, a seguito  dell'annotazione  della  perdita  di  possesso  di  cui
all'articolo  15.  Lo  Sportello  telematico  del  diportista  (STED)
notifica l'avvenuta cancellazione dell'annotazione al proprietario  e
all'utilizzatore dell'unita' da  diporto  in  locazione  finanziaria,
richiedendo  a  quest'ultimo  la  restituzione   della   licenza   di
navigazione.». 
 
          Note all'art. 7: 
              - Si riporta l'art. 16 del citato  decreto  legislativo
          18 luglio  2005,  n.  171,  come  modificato  dal  presente
          decreto legislativo: 
              «Art. 16 (Iscrizione di unita' da diporto utilizzate  a
          titolo di locazione finanziaria). - 1. Le unita' da diporto
          utilizzate a titolo di locazione finanziaria  con  facolta'
          di acquisto sono iscritte a nome del locatore con specifica
          annotazione nell'Archivio telematico centrale delle  unita'
          da diporto  (ATCN)  e  sulla  licenza  di  navigazione  del
          nominativo dell'utilizzatore e della data di  scadenza  del
          relativo contratto. 
              1-bis.  In  caso  di  risoluzione  del   contratto   di
          locazione finanziaria,  il  proprietario  o  l'utilizzatore
          dell'unita' da diporto in locazione finanziaria  chiede  la
          cancellazione  dell'annotazione  di  cui  al  comma  1.  Lo
          Sportello  telematico  del   diportista   (STED)   notifica
          l'avvenuta cancellazione dell'annotazione al proprietario e
          all'utilizzatore  dell'unita'  da  diporto   in   locazione
          finanziaria, richiedendo  a  quest'ultimo  la  restituzione
          della licenza di navigazione. 
              1-ter.  Nel  caso  di  perdita   della   disponibilita'
          dell'unita' da diporto, il  proprietario  o  l'utilizzatore
          del bene in locazione finanziaria chiede  la  cancellazione
          dell'annotazione   di   cui   al   comma   1,   a   seguito
          dell'annotazione della perdita di possesso di cui  all'art.
          15. Lo Sportello telematico del diportista (STED)  notifica
          l'avvenuta cancellazione dell'annotazione al proprietario e
          all'utilizzatore  dell'unita'  da  diporto   in   locazione
          finanziaria, richiedendo  a  quest'ultimo  la  restituzione
          della licenza di navigazione.». 
              - Per il testo dell'art. 15 del decreto legislativo  18
          luglio 2005, n. 171 (Codice della  nautica  da  diporto  ed
          attuazione della direttiva 2003/44/CE, a norma dell'art.  6
          della legge 8 luglio 2003, n.  172),  come  modificato  dal
          presente decreto legislativo, si vedano le note all'art. 5.