Art. 7 
 
Individuazione   e   istituzione    delle    professioni    sanitarie
                  dell'osteopata e del chiropratico 
 
  1. Nell'ambito delle  professioni  sanitarie  sono  individuate  le
professioni dell'osteopata  e  del  chiropratico,  per  l'istituzione
delle quali si applica la procedura di cui all'articolo 5,  comma  2,
della legge 1ยบ febbraio 2006, n. 43, come sostituito dall'articolo  6
della presente legge. 
  2. Con accordo stipulato in sede di  Conferenza  permanente  per  i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento  e
di Bolzano, da adottare entro tre  mesi  dalla  data  di  entrata  in
vigore della presente legge, sono stabiliti l'ambito di  attivita'  e
le funzioni  caratterizzanti  le  professioni  dell'osteopata  e  del
chiropratico, i criteri di valutazione dell'esperienza  professionale
nonche' i criteri per il riconoscimento dei titoli equipollenti.  Con
decreto  del  Ministro  dell'istruzione,  dell'universita'  e   della
ricerca, di concerto con il Ministro della salute, da adottare  entro
sei mesi dalla data  di  entrata  in  vigore  della  presente  legge,
acquisito il parere  del  Consiglio  universitario  nazionale  e  del
Consiglio superiore di sanita', sono definiti l'ordinamento didattico
della  formazione  universitaria  in  osteopatia  e  in  chiropratica
nonche' gli eventuali percorsi formativi integrativi.