Art. 7 
 
 
            Misure di reinserimento sociale e lavorativo 
 
  1. Al fine di assicurare ai testimoni di  giustizia  e  agli  altri
protetti  l'immediato  reinserimento  sociale  e   lavorativo,   sono
applicate speciali misure che prevedono: 
    a) la conservazione del posto di lavoro o il trasferimento presso
altre amministrazioni o sedi, qualora i testimoni di giustizia o  gli
altri protetti, per ragioni di sicurezza, non  possano  continuare  a
svolgere la loro  originaria  attivita'  lavorativa,  secondo  quanto
previsto dai regolamenti di cui all'articolo 26; 
    b)  la  tempestiva  individuazione  e  lo  svolgimento,  dopo  il
trasferimento  nella  localita'   protetta,   di   attivita',   anche
lavorative non retribuite, volte allo sviluppo della persona umana  e
alla partecipazione sociale, secondo le inclinazioni di ciascuno; 
    c) il sostegno alle imprese dei protetti che abbiano subito o che
possano  concretamente  subire   nocumento   a   causa   delle   loro
dichiarazioni o dell'applicazione delle speciali  misure  di  tutela,
secondo quanto stabilito dai regolamenti di cui all'articolo 26. Sono
applicabili a  tal  fine,  ove  compatibili,  anche  le  disposizioni
relative  alle  aziende  confiscate  alla  criminalita'   organizzata
previste dal codice di cui al decreto legislativo 6  settembre  2011,
n. 159; 
    d) l'eventuale assegnazione in uso di beni  nella  disponibilita'
dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e  la  destinazione  dei
beni sequestrati e confiscati alla criminalita' organizzata; 
    e) l'accesso a mutui agevolati, volti al reinserimento nella vita
economica e sociale, sulla  base  di  convenzioni  stipulate  tra  il
Ministero dell'interno e gli istituti di credito; 
    f) il reperimento di un posto di  lavoro,  ancorche'  temporaneo,
equivalente per posizione e mansione a quello precedentemente svolto,
se i  testimoni  di  giustizia  o  gli  altri  protetti  hanno  perso
l'occupazione lavorativa o non possono piu' svolgerla a  causa  delle
loro dichiarazioni  o  dell'applicazione  delle  speciali  misure  di
protezione,  fatte  salve   le   esigenze   di   sicurezza   connesse
all'applicazione della misura del trasferimento in un luogo protetto; 
    g) la capitalizzazione del costo dell'assegno  periodico  di  cui
all'articolo 6, comma 1, lettera  b),  in  alternativa  allo  stesso,
qualora i testimoni di giustizia o gli  altri  protetti  non  abbiano
riacquistato l'autonomia lavorativa o  il  godimento  di  un  reddito
proprio, equivalenti  a  quelli  pregressi.  La  capitalizzazione  e'
quantificata ai sensi dei regolamenti di cui all'articolo  26  ed  e'
elevabile fino a un terzo se e' assolutamente necessario al  fine  di
realizzare l'autonomia reddituale del testimone di giustizia o  degli
altri protetti. La capitalizzazione  puo'  essere  corrisposta  sulla
base di un concreto  progetto  di  reinserimento  lavorativo,  previa
valutazione sulla  sua  attuabilita'  in  relazione  alle  condizioni
contingenti di mercato, alle capacita' del singolo e alla  situazione
di pericolo, con un'erogazione graduale commisurata alla  progressiva
realizzazione del progetto. La capitalizzazione puo' essere  altresi'
corrisposta, qualora il destinatario non sia  in  grado  di  svolgere
attivita' lavorativa o lo richieda, attraverso piani di  investimento
o di erogazioni rateali che ne assicurino la sussistenza; 
    h) l'accesso del testimone  di  giustizia,  in  alternativa  alla
capitalizzazione  e  qualora  non   abbia   altrimenti   riacquistato
l'autonomia economica, a un programma di assunzione in  una  pubblica
amministrazione, con  qualifica  e  con  funzioni  corrispondenti  al
titolo di studio  e  alle  professionalita'  possedute,  fatte  salve
quelle che  richiedono  il  possesso  di  specifici  requisiti.  Alle
assunzioni si provvede per chiamata diretta  nominativa,  nell'ambito
dei rapporti di lavoro di cui  all'articolo  2,  commi  2  e  3,  del
decreto legislativo 30 marzo 2001,  n.  165,  nei  limiti  dei  posti
vacanti nelle piante organiche  e  nel  rispetto  delle  disposizioni
limitative  in  materia  di  assunzioni,  sulla  base  delle   intese
conseguite  tra  il  Ministero  dell'interno  e  le   amministrazioni
interessate. A tale fine si applica  ai  testimoni  di  giustizia  il
diritto  al  collocamento  obbligatorio   con   precedenza   previsto
dall'articolo 1, comma 2, della legge 23 novembre 1998,  n.  407,  in
materia di vittime del terrorismo e della  criminalita'  organizzata.
Al programma di assunzione possono  accedere  anche  i  testimoni  di
giustizia non piu' sottoposti allo speciale programma di protezione e
alle speciali misure di protezione  ai  sensi  del  decreto-legge  15
gennaio 1991, n. 8, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  15
marzo 1991, n. 82, ovvero quelli che, prima della data di entrata  in
vigore della legge 13  febbraio  2001,  n.  45,  erano  ammessi  alle
speciali misure o allo speciale programma  di  protezione  deliberati
dalla  commissione  centrale  di  cui  all'articolo  10  del   citato
decreto-legge n. 8  del  1991,  di  seguito  denominata  «commissione
centrale», e possedevano i requisiti di cui all'articolo  16-bis  del
medesimo decreto-legge n. 8 del  1991.  Per  il  coniuge  e  i  figli
ovvero, in subordine, per i  fratelli  dei  testimoni  di  giustizia,
stabilmente conviventi, a carico e ammessi alle  speciali  misure  di
protezione,  e'  consentita  l'assunzione   esclusivamente   in   via
sostitutiva dell'avente diritto a titolo principale,  che  non  abbia
esercitato il diritto al collocamento obbligatorio. Le  modalita'  di
attuazione,  al  fine,  altresi',  di  garantire  la  sicurezza   dei
testimoni  di   giustizia   e   la   loro   formazione   propedeutica
all'assunzione e di stabilire i criteri  per  il  riconoscimento  del
diritto anche in relazione alla qualita' e all'entita' economica  dei
benefici gia' riconosciuti e alle cause  e  modalita'  dell'eventuale
revoca del programma di protezione, sono stabilite dai regolamenti di
cui all'articolo 26; 
    i) misure straordinarie eventualmente necessarie, atte a favorire
il reinserimento sociale e lavorativo dei testimoni  di  giustizia  e
degli altri protetti. 
 
          Note all'art. 7: 
              - Per il decreto legislativo 6 settembre 2011, n.  159,
          si veda nelle note all'art. 2. 
              - Si riporta il testo dell'art. 2, commi  2  e  3,  del
          decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165  (Norme  generali
          sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
          amministrazioni pubbliche.): 
              «2.  I  rapporti  di  lavoro   dei   dipendenti   delle
          amministrazioni   pubbliche   sono    disciplinati    dalle
          disposizioni del capo I, titolo II, del libro V del  codice
          civile e dalle leggi sui  rapporti  di  lavoro  subordinato
          nell'impresa, fatte salve le diverse disposizioni contenute
          nel presente  decreto,  che  costituiscono  disposizioni  a
          carattere  imperativo.  Eventuali  disposizioni  di  legge,
          regolamento  o  statuto,  che  introducano  o  che  abbiano
          introdotto  discipline  dei  rapporti  di  lavoro  la   cui
          applicabilita'   sia   limitata   ai    dipendenti    delle
          amministrazioni pubbliche, o a categorie di  essi,  possono
          essere derogate nelle materie affidate alla  contrattazione
          collettiva ai sensi dell'art. 40, comma 1, e  nel  rispetto
          dei principi stabiliti dal presente decreto, da  successivi
          contratti o accordi collettivi nazionali e,  per  la  parte
          derogata, non sono ulteriormente applicabili. 
              3. I rapporti individuali di lavoro di cui al  comma  2
          sono regolati contrattualmente. I contratti collettivi sono
          stipulati secondo i criteri e  le  modalita'  previste  nel
          titolo III del presente decreto;  i  contratti  individuali
          devono conformarsi ai principi di cui all'art. 45, comma 2.
          L'attribuzione  di  trattamenti  economici  puo'   avvenire
          esclusivamente mediante contratti collettivi e salvo i casi
          previsti dai commi 3-ter  e  3-quater  dell'art.  40  e  le
          ipotesi  di  tutela  delle  retribuzioni  di  cui  all'art.
          47-bis, o, alle  condizioni  previste,  mediante  contratti
          individuali. Le disposizioni di legge, regolamenti  o  atti
          amministrativi che attribuiscono incrementi retributivi non
          previsti da contratti cessano di avere efficacia a far data
          dall'entrata in vigore dal relativo rinnovo contrattuale. I
          trattamenti economici piu'  favorevoli  in  godimento  sono
          riassorbiti con le modalita' e nelle  misure  previste  dai
          contratti  collettivi  e  i  risparmi  di  spesa   che   ne
          conseguono  incrementano  le  risorse  disponibili  per  la
          contrattazione collettiva.». 
              - Si riporta il testo dell'art. 1, comma 2, della legge
          23 novembre 1998, n.  407  (Nuove  norme  in  favore  delle
          vittime del terrorismo e della criminalita' organizzata.): 
              «2. I soggetti di cui all'art. 1 della legge 20 ottobre
          1990, n. 302 , come modificato dal  comma  1  del  presente
          articolo, nonche' il coniuge e i figli superstiti, ovvero i
          fratelli conviventi e a  carico  qualora  siano  gli  unici
          superstiti, dei soggetti deceduti  o  resi  permanentemente
          invalidi godono del diritto al collocamento obbligatorio di
          cui alle vigenti disposizioni legislative,  con  precedenza
          rispetto ad ogni altra categoria e con preferenza a parita'
          di titoli.  Per  i  soggetti  di  cui  al  presente  comma,
          compresi coloro che svolgono gia' un'attivita'  lavorativa,
          le assunzioni per chiamata  diretta  sono  previste  per  i
          profili professionali del personale  contrattualizzato  del
          comparto Ministeri  fino  all'ottavo  livello  retributivo.
          Ferme restando le percentuali di assunzioni previste  dalle
          vigenti disposizioni, per i livelli retributivi  dal  sesto
          all'ottavo   le   assunzioni,   da    effettuarsi    previo
          espletamento della prova di idoneita' di  cui  all'art.  32
          del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio  1994,
          n.  487,  come  sostituito  dall'art.  4  del  decreto  del
          Presidente della Repubblica 18 giugno  1997,  n.  246,  non
          potranno superare l'aliquota del 10 per cento del numero di
          vacanze nell'organico. Alle assunzioni di cui  al  presente
          comma non si applica la quota di riserva  di  cui  all'art.
          18, comma 2, della legge 12 marzo 1999, n. 68.». 
              - Il decreto-legge 15 gennaio 1991, n.  8,  convertito,
          con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82  (Nuove
          norme in  materia  di  sequestri  di  persona  a  scopo  di
          estorsione e per la protezione dei testimoni di  giustizia,
          nonche' per la protezione e il trattamento sanzionatorio di
          coloro che collaborano con  la  giustizia),  e'  pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale 15 gennaio 1991, n. 12. 
              - La legge 13 febbraio  2001,  n.  45  (Modifica  della
          disciplina della protezione e del trattamento sanzionatorio
          di  coloro  che  collaborano  con  la   giustizia   nonche'
          disposizioni  a   favore   delle   persone   che   prestano
          testimonianza.), e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale  10
          marzo 2001, n. 58, S.O. 
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  10,  cosi'   come
          modificato  dall'art.  9  della  legge  qui  pubblicata,  e
          dell'art. 16-bis del citato decreto-legge 15 gennaio  1991,
          n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge  15  marzo
          1991, n. 82: 
              «Art. 10 (Commissione centrale  per  la  definizione  e
          applicazione delle speciali misure di protezione). - 1. 
              2. Con decreto del Ministro dell'interno,  di  concerto
          con  il  Ministro  della  giustizia,  sentiti  i   Ministri
          interessati, e' istituita una commissione centrale  per  la
          definizione  e  applicazione  delle  speciali   misure   di
          protezione. 
              2-bis.  La  commissione  centrale  e'  composta  da  un
          Sottosegretario di Stato per l'interno, che la presiede, da
          un avvocato dello Stato, da  due  magistrati  e  da  cinque
          funzionari e  ufficiali.  I  componenti  della  commissione
          diversi dal presidente e  dell'avvocato  dello  Stato  sono
          preferibilmente  scelti  tra  coloro  che  hanno   maturato
          specifiche esperienze nel settore e che sono in possesso di
          cognizioni   relative   alle   attuali    tendenze    della
          criminalita' organizzata, ma che non sono addetti a  uffici
          che svolgono attivita'  di  investigazione  o  di  indagine
          preliminare  sui  fatti  o   procedimenti   relativi   alla
          criminalita'    organizzata    di    tipo     mafioso     o
          terroristico-eversivo.  Uno  dei  componenti,  designato  a
          seguito di apposita delibera della commissione,  assume  le
          funzioni  di  vicepresidente.  La   commissione   centrale,
          presieduta dal  vicepresidente,  opera  anche  in  caso  di
          dimissioni o di decadenza del presidente. 
              2-ter. Sono coperti dal segreto di ufficio, oltre  alla
          proposta  di  cui  all'art.  11,  tutti  gli   atti   e   i
          provvedimenti comunque pervenuti alla commissione centrale,
          gli atti e i provvedimenti della commissione stessa,  salvi
          gli  estratti  essenziali  e  le   attivita'   svolte   per
          l'attuazione delle misure di protezione.  Agli  atti  e  ai
          provvedimenti  della  commissione,   salvi   gli   estratti
          essenziali che devono essere comunicati a organi diversi da
          quelli preposti all'attuazione  delle  speciali  misure  di
          protezione, si applicano altresi' le norme per la tenuta  e
          la circolazione degli atti classificati, con classifica  di
          segretezza adeguata al contenuto di ciascun atto. 
              2-quater. Per lo svolgimento dei compiti di  segreteria
          e di istruttoria, la commissione centrale si avvale di  una
          segreteria  costituita  secondo  le  modalita'  e  con   la
          dotazione di personale e di mezzi stabilite con regolamento
          adottato ai sensi dell'art. 17, comma  3,  della  legge  23
          agosto 1988, n. 400, dal Ministro dell'interno, di concerto
          con il Ministro della  giustizia,  sentita  la  commissione
          centrale   stessa,   previo   parere   della    Commissioni
          parlamentari competenti,  che  si  esprimono  entro  trenta
          giorni. Per lo svolgimento dei compiti di  istruttoria,  la
          commissione puo' avvalersi anche del Servizio  centrale  di
          protezione di cui all'art. 14. 
              2-quinquies. La tutela avverso  i  provvedimenti  della
          commissione centrale con cui vengono applicate,  modificate
          o revocate le speciali misure di  protezione  anche  se  di
          tipo urgente o provvisorio a norma dell'art. 13,  comma  1,
          e' disciplinata dal codice del processo amministrativo. 
              2-sexies. 
              2-septies. 
              2-octies. 
              2-nonies. Con decreto  del  Ministro  dell'interno,  di
          concerto con il Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,
          vengono  stabilite  le  modalita'  di  corresponsione   dei
          gettoni  di  presenza  ai  componenti   della   commissione
          centrale ed al personale chiamato a partecipare con compiti
          di segreteria e di istruttoria alle riunioni della medesima
          commissione.  All'onere   derivante   dall'attuazione   del
          presente comma, determinato nella misura massima di  42.000
          euro per l'anno 2002 e di 100.000 euro  annui  a  decorrere
          dall'anno  2003,  si   provvede   mediante   corrispondente
          riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio
          triennale 2002-2004, nell'ambito  dell'unita'  previsionale
          di base di parte corrente "Fondo speciale" dello  stato  di
          previsione del Ministero dell'economia e delle finanze  per
          l'anno   2002,   allo   scopo   parzialmente    utilizzando
          l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. 
              3.» 
              «Art. 16-bis (Applicazione  delle  speciali  misure  di
          protezione ai testimoni di giustizia).  -  1.  Le  speciali
          misure di protezione di cui agli articoli 9 e 13, comma  5,
          se ne ricorrono i presupposti, si applicano  a  coloro  che
          assumono rispetto al fatto o ai fatti delittuosi in  ordine
          ai  quali  rendono  le  dichiarazioni   esclusivamente   la
          qualita' di persona offesa dal  reato,  ovvero  di  persona
          informata sui  fatti  o  di  testimone,  purche'  nei  loro
          confronti non sia stata disposta una misura di prevenzione,
          ovvero non sia in corso  un  procedimento  di  applicazione
          della stessa, ai sensi della legge 31 maggio 1965, n.  575.
          Tali  soggetti  sono,  ai  fini   del   presente   decreto,
          denominati "testimoni di giustizia". 
              2. Le dichiarazioni rese  dai  testimoni  di  giustizia
          possono anche non avere le caratteristiche di cui  all'art.
          9, comma 3, salvo  avere  carattere  di  attendibilita',  e
          riferirsi a delitti diversi da quelli indicati nel comma  2
          dello stesso articolo. 
              3. Le speciali misure di protezione  si  applicano,  se
          ritenute necessarie, a coloro  che  coabitano  o  convivono
          stabilmente con le persone indicate nel comma  1,  nonche',
          ricorrendone le condizioni, a chi risulti esposto a  grave,
          attuale  e  concreto  pericolo  a  causa  delle   relazioni
          trattenute con le medesime persone.».