Art. 7 Istituzione della ZES 1. La durata della ZES non puo' essere inferiore a sette anni e superiore a quattordici, prorogabile fino a un massimo di ulteriori sette anni, su richiesta delle regioni interessate sulla base dei risultati del monitoraggio di cui all'articolo 9. 2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di cui all'articolo 4, comma 5, del decreto-legge n. 91/2017, verificata la documentazione di cui all'articolo 6, e' istituita la ZES. Il decreto determina la durata della ZES in relazione agli investimenti e alle attivita' di sviluppo di impresa di cui alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 6.
Note all'art. 7: - Per il testo dell'art. 4 del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91 recante «Disposizioni urgenti per la crescita economica nel Mezzogiorno», convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, si rimanda alle note alle premesse.