Art. 7 Obblighi del gestore unico 1. Il gestore unico si impegna a garantire ai proprietari delle unita' abitative ad uso residenziale, oltre alla prestazione di tutti i servizi previsti dalla normativa vigente, ivi inclusi quelli di cui alle rispettive leggi regionali e alle relative direttive di attuazione per il livello in cui il condhotel e' classificato, anche quanto stabilito in via convenzionale ai sensi dell'articolo 6, comma 2, lettera b).