Art. 7 
 
 
                     Obblighi del gestore unico 
 
  1. Il gestore unico si impegna a  garantire  ai  proprietari  delle
unita' abitative ad uso residenziale, oltre alla prestazione di tutti
i servizi previsti dalla normativa vigente, ivi inclusi quelli di cui
alle  rispettive  leggi  regionali  e  alle  relative  direttive   di
attuazione per il livello in cui il condhotel e' classificato,  anche
quanto stabilito in via convenzionale ai sensi dell'articolo 6, comma
2, lettera b).