Art. 7 Modalita' di redazione, approvazione, aggiornamento e modifica del programma biennale degli acquisti di forniture e servizi. Obblighi informativi e di pubblicita' 1. Il programma di cui all'articolo 6 e' redatto ogni anno, scorrendo l'annualita' pregressa ed aggiornando i programmi precedentemente approvati. 2. Non e' riproposto nel programma successivo un acquisto di una fornitura o di un servizio per il quale sia stata avviata la procedura di affidamento. 3. La scheda C, di cui all'articolo 6, comma 2, lettera c), riporta l'elenco degli acquisti di forniture e servizi presenti nella prima annualita' del precedente programma e non riproposti nell'aggiornamento del programma per motivi diversi da quelli di cui al comma 2, ovvero per i quali si e' rinunciato all'acquisizione. 4. Nei casi in cui le amministrazioni non provvedano alla redazione del programma biennale degli acquisti di forniture e servizi, per assenza di acquisti di forniture e servizi, ne danno comunicazione sul profilo del committente nella sezione «Amministrazione trasparente» di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e sui corrispondenti siti informatici di cui agli articoli 21, comma 7 e 29 del codice. 5. La comunicazione al Tavolo tecnico dei soggetti aggregatori di cui all'articolo 6, comma 12, avviene mediante la trasmissione al portale dei soggetti aggregatori nell'ambito del sito acquisti in rete del Ministero dell'economia e delle finanze anche tramite i sistemi informatizzati regionali di cui all'articolo 21, comma 7 e all'articolo 29, comma 4, del codice. 6. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della legge di bilancio, le amministrazioni dello Stato procedono all'aggiornamento del programma biennale degli acquisti di forniture e servizi e del relativo elenco annuale. Gli altri soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del codice approvano i medesimi documenti entro novanta giorni dalla data di decorrenza degli effetti del proprio bilancio o documento equivalente, secondo l'ordinamento proprio di ciascuna amministrazione. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 172 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. 7. Nel caso di regioni o di enti locali, ove risulti avviata la procedura di approvazione dell'aggiornamento annuale del programma biennale e nelle more della conclusione della medesima, le amministrazioni, secondo i loro ordinamenti, possono, motivatamente, autorizzare l'avvio delle procedure relative ad un acquisto di forniture e servizi previsto in un programma biennale approvato. 8. I programmi biennali degli acquisti di forniture e servizi sono modificabili nel corso dell'anno, previa apposita approvazione dell'organo competente, da individuarsi, per gli enti locali, secondo la tipologia della modifica, nel rispetto di quanto previsto all'articolo 21, comma 1, secondo periodo, del codice, qualora le modifiche riguardino: a) la cancellazione di uno o piu' acquisti gia' previsti nell'elenco annuale delle acquisizioni di forniture e servizi; b) l'aggiunta di uno o piu' acquisti in conseguenza di atti amministrativi adottati a livello statale o regionale; c) l'aggiunta di uno o piu' acquisti per la sopravvenuta disponibilita' di finanziamenti all'interno del bilancio non prevedibili al momento della prima approvazione del programma, ivi comprese le ulteriori risorse disponibili anche a seguito di ribassi d'asta o di economie; d) l'anticipazione alla prima annualita' dell'acquisizione di una fornitura o di un servizio ricompreso nel programma biennale degli acquisti; e) la modifica del quadro economico degli acquisti gia' contemplati nell'elenco annuale, per la quale si rendano necessarie ulteriori risorse. 9. Un servizio o una fornitura non inseriti nell'elenco annuale possono essere realizzati quando siano resi necessari da eventi imprevedibili o calamitosi o da sopravvenute disposizioni di legge o regolamentari. Un servizio o una fornitura non inseriti nella prima annualita' del programma possono essere altresi' realizzati sulla base di un autonomo piano finanziario che non utilizzi risorse gia' previste tra i mezzi finanziari dell'amministrazione al momento della formazione dell'elenco, avviando le procedure di aggiornamento della programmazione. 10. Le modifiche ai programmi di cui al comma 8 sono soggette agli obblighi di pubblicazione di cui all'articolo 21, comma 7 e 29, commi 1 e 2, del codice.
Note all'art. 7: Il citato decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33. - Per il testo degli articoli 21, comma 7, e 29 del citato decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, si veda nelle note all'art. 5. - Si riporta l'art. 3, comma 1, lettera a), del citato decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50: "Art. 3. Definizioni 1. Ai fini del presente codice si intende per: a) «amministrazioni aggiudicatrici», le amministrazioni dello Stato; gli enti pubblici territoriali; gli altri enti pubblici non economici; gli organismi di diritto pubblico; le associazioni, unioni, consorzi, comunque denominati, costituiti da detti soggetti; (Omissis).". - Si riporta l'art. 172 del citato decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267: "Art. 172. Altri allegati al bilancio di previsione 1. Al bilancio di previsione sono allegati i documenti previsti dall'art. 11, comma 3, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni, e i seguenti documenti: a) l'elenco degli indirizzi internet di pubblicazione del rendiconto della gestione, del bilancio consolidato deliberati e relativi al penultimo esercizio antecedente quello cui si riferisce il bilancio di previsione, dei rendiconti e dei bilanci consolidati delle unioni di comuni e dei soggetti considerati nel gruppo "amministrazione pubblica" di cui al principio applicato del bilancio consolidato allegato al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni, relativi al penultimo esercizio antecedente quello cui il bilancio si riferisce. Tali documenti contabili sono allegati al bilancio di previsione qualora non integralmente pubblicati nei siti internet indicati nell'elenco; b) la deliberazione, da adottarsi annualmente prima dell'approvazione del bilancio, con la quale i comuni verificano la quantita' e qualita' di aree e fabbricati da destinarsi alla residenza, alle attivita' produttive e terziarie - ai sensi delle leggi 18 aprile 1962, n. 167, 22 ottobre 1971, n. 865, e 5 agosto 1978, n. 457, che potranno essere ceduti in proprieta' od in diritto di superficie; con la stessa deliberazione i comuni stabiliscono il prezzo di cessione per ciascun tipo di area o di fabbricato; c) le deliberazioni con le quali sono determinati, per l'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali, nonche', per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi; d) la tabella relativa ai parametri di riscontro della situazione di deficitarieta' strutturale prevista dalle disposizioni vigenti in materia; e) il prospetto della concordanza tra bilancio di previsione e obiettivo programmatico del patto di stabilita' interno.".