Art. 7 Misure transitorie concernenti i PFnPO 1. I prodotti fitosanitari che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, risultano autorizzati per il trattamento delle piante ornamentali e dei fiori da balcone, da appartamento e da giardino domestico sono provvisoriamente consentiti per l'uso non professionale, nella categoria dei PFnPO, per 24 mesi dalla suddetta data. L'etichetta e' modificata con l'inserimento della dicitura «Prodotto fitosanitario destinato agli utilizzatori non professionali con validita' fino al (termine definito secondo il criterio sopra riportato)» e l'aggiunta dopo il nome commerciale della sigla PFnPO. 2. Se i prodotti di cui al precedente comma risultano autorizzati con data di scadenza antecedente il termine di 24 mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, tale data e' inserita in etichetta, nella prevista dicitura. 3. Il termine di cui al comma 1 si applica alla commercializzazione, alla vendita al dettaglio e all'impiego. 4. I prodotti di cui al presente articolo si intendono destinati esclusivamente agli utilizzatori non professionali come definiti all'articolo 2 del presente decreto, anche per quanto concerne la vendita e l'acquisto. 5. Ai fini della modifica dell'etichetta le imprese interessate alle misure di cui al comma 1 presentano istanza di variazione amministrativa, ai sensi dell'articolo 12, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica n. 290 del 2001, entro e non oltre 45 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, in conformita' alle indicazioni formulate dal Ministero della salute e pubblicate sul sito istituzionale, nella sezione Alimenti dell'area Temi e professioni. 6. Le imprese adottano ogni utile iniziativa volta ad assicurare che l'utilizzatore sia informato in merito alle corrette modalita' di impiego del prodotto e ai rischi per la salute umana e per l'ambiente connessi al suo utilizzo. 7. I prodotti fitosanitari che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, risultano in corso di autorizzazione, ai sensi del regolamento (CE) n. 1107/2009, per l'impiego su piante ornamentali in appartamento, balcone o giardino domestico, sono: i. consentiti per l'uso non professionale se soddisfano le misure ed i requisiti specifici di cui all'articolo 3; ii. provvisoriamente consentiti per l'uso non professionale non oltre il termine previsto al comma 1 se non soddisfano le misure ed i requisiti di cui all'articolo 3, purche' conformi ai requisiti gia' previsti per i prodotti destinati al trattamento delle piante ornamentali e dei fiori da balcone, da appartamento e da giardino domestico. Si applicano le ulteriori condizioni di cui ai commi 1, 3, 4, 6. 8. In base all'allegato al presente decreto e su istanza dell'impresa interessata, il Ministero della salute riesamina i prodotti di cui ai commi 1 e 7, punto ii, ai fini dell'eventuale conferma dell'uso non professionale.
Note all'art. 7: - Per i riferimenti al decreto del Presidente della Repubblica n. 290 del 2001, si veda nelle note alle premesse. - Per i riferimenti al regolamento (CE) n. 1107/2009, si veda nelle note alle premesse.