Art. 7 
 
                      Disposizioni finanziarie 
 
  1. Ai sensi dell'articolo 34, comma 4, della legge 17 ottobre 2017,
n. 161, le misure di cui al presente decreto sono concesse nel limite
di 7 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019 e nel limite
di 6 milioni di euro per l'anno 2020. Al relativo onere si provvede a
valere  sul  fondo  sociale  per  occupazione  e  formazione  di  cui
all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge  29  novembre
2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge  28  gennaio
2009, n. 2. 
  2. Con decreto del Ministro del lavoro e delle  politiche  sociali,
di concerto con i Ministri della giustizia, dello sviluppo  economico
e dell'economia e delle finanze, da  emanare  entro  sessanta  giorni
dalla data di entrata in vigore  del  presente  decreto,  le  risorse
finanziarie di cui al comma 1 sono ripartite tra le  misure  previste
dal presente decreto e sono altresi' definite  le  procedure  per  il
rispetto degli specifici limiti di spesa anche ai sensi del  comma  3
del presente articolo. Lo schema di decreto e' trasmesso alle Camere. 
  3. Le misure di cui  al  presente  decreto  sono  concesse,  previa
verifica dei  requisiti  di  legge  non  riservati  alla  valutazione
dell'autorita' giudiziaria,  nei  limiti  delle  risorse  finanziarie
assegnate a ciascuna di esse dal decreto di cui al comma 2,  in  base
all'ordine cronologico di presentazione delle domande. 
  4. Le previsioni di cui al presente articolo non si applicano  alla
misura prevista dall'articolo 3, per la quale si  provvede  a  valere
sulle risorse finanziarie gia' stanziate ai  sensi  dell'articolo  1,
commi da 195 a 198, della  legge  28  dicembre  2015,  n.  208,  come
incrementate dall'articolo 1, comma  612,  della  legge  11  dicembre
2016, n. 232. 
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare. 
    Dato a Roma, addi' 18 maggio 2018 
 
                             MATTARELLA 
 
                               Gentiloni  Silveri,   Presidente   del
                               Consiglio dei ministri 
 
                               Poletti, Ministro del lavoro  e  delle
                               politiche sociali 
 
                               Calenda,   Ministro   dello   sviluppo
                               economico 
 
                               Orlando, Ministro della giustizia 
 
                               Minniti, Ministro dell'interno 
 
                               Padoan, Ministro dell'economia e delle
                               finanze 
Visto, il Guardasigilli: Orlando 
 
          Note all'art. 7: 
              - Per il testo dell'art. 34 della citata legge  n.  161
          del 2017, si veda nella nota al titolo. 
              - Si riporta l'art. 18, comma 1, del  decreto-legge  29
          novembre 2008, n. 185, (Misure urgenti per  il  sostegno  a
          famiglie, lavoro, occupazione e impresa e  per  ridisegnare
          in funzione anti-crisi  il  quadro  strategico  nazionale),
          convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009,
          n. 2: 
              «Art.  18   (Ferma   la   distribuzione   territoriale,
          riassegnazione delle risorse per formazione ed  occupazione
          e per interventi infrastrutturali). - 1. In  considerazione
          della eccezionale crisi economica  internazionale  e  della
          conseguente necessita' della riprogrammazione nell'utilizzo
          delle risorse disponibili, fermi i criteri di  ripartizione
          territoriale e  le  competenze  regionali,  nonche'  quanto
          previsto ai sensi degli articoli 6-quater e 6-quinquies del
          decreto-legge 25  giugno  2008,  n.  112,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, il  CIPE,
          su  proposta  del  Ministro  dello  sviluppo  economico  di
          concerto con il Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,
          nonche'  con  il  Ministro  delle  infrastrutture   e   dei
          trasporti per quanto attiene alla lettera b),  in  coerenza
          con gli indirizzi assunti in sede europea, entro 30  giorni
          dalla data di  entrata  in  vigore  del  presente  decreto,
          assegna una quota delle risorse nazionali  disponibili  del
          Fondo aree sottoutilizzate: 
                a) al Fondo sociale per occupazione e formazione, che
          e' istituito nello stato di previsione  del  Ministero  del
          lavoro, della salute e delle politiche  sociali  nel  quale
          affluiscono anche le risorse del Fondo  per  l'occupazione,
          nonche' le  risorse  comunque  destinate  al  finanziamento
          degli  ammortizzatori  sociali  concessi  in  deroga   alla
          normativa vigente e quelle destinate in via  ordinaria  dal
          CIPE alla formazione; 
                b)  al   Fondo   infrastrutture   di   cui   all'art.
          6-quinquies del  decreto-legge  25  giugno  2008,  n.  112,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 6  agosto  2008,
          n. 133, anche per la messa in sicurezza delle  scuole,  per
          le  opere  di  risanamento   ambientale,   per   l'edilizia
          carceraria, per le infrastrutture museali ed archeologiche,
          per   l'innovazione   tecnologica   e   le   infrastrutture
          strategiche per la mobilita'; 
                b-bis) al Fondo strategico per il  Paese  a  sostegno
          dell'economia reale, istituito  presso  la  Presidenza  del
          Consiglio dei ministri.». 
              - Per il testo dell'art.  1,  commi  195  e  196  della
          citata legge n. 208 del 2015 si veda nella nota all'art. 3. 
              - Si riporta l'art. 1, commi 197 e  198,  della  citata
          legge n. 208 del 2015: 
              «197.  Con  decreto   del   Ministro   dello   sviluppo
          economico, di concerto  con  il  Ministro  dell'economia  e
          delle finanze, sentito il Ministro  della  giustizia,  sono
          determinati, nel rispetto  delle  vigenti  disposizioni  in
          materia di aiuti  di  Stato,  i  limiti,  i  criteri  e  le
          modalita'  per  la  concessione  delle   garanzie   e   dei
          finanziamenti di cui al comma  196,  lettere  a)  e  b).  I
          predetti criteri sono formulati avuto particolare  riguardo
          per le imprese che presentano gravi difficolta' di  accesso
          al credito.». 
              «198. In caso di revoca del provvedimento di sequestro,
          in qualunque  stato  e  grado  del  procedimento,  l'avente
          diritto, quale condizione per la restituzione dell'azienda,
          e' tenuto a rimborsare gli importi liquidati dalla  sezione
          di cui al comma 196, lettera a), a  seguito  dell'eventuale
          escussione della garanzia. Con il decreto di cui  al  comma
          197 sono disciplinate le modalita' per la restituzione, con
          applicazione di interessi a tassi di mercato,  della  quota
          residua del finanziamento erogato, per il  caso  di  revoca
          del provvedimento di sequestro.». 
              - Si riporta  l'art.  1,  comma  612,  della  legge  11
          dicembre 2016, n. 232 (Bilancio di previsione  dello  Stato
          per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale  per  il
          triennio 2017-2019): 
              «612. Al fine di assicurare il  sostegno  alle  aziende
          sequestrate  e  confiscate  alla  criminalita'  organizzata
          l'autorizzazione di spesa di cui al comma 195  dell'art.  1
          della legge 28 dicembre 2015, n. 208,  e'  incrementata  di
          ulteriori 10 milioni di euro per  l'anno  2019,  incremento
          che confluisce nelle apposite sezioni dei Fondi di  cui  al
          comma 196 del citato art. 1 della legge n.  208  del  2015,
          con le modalita' dallo stesso riportate e con  la  medesima
          ripartizione delle risorse tra le sezioni.».