Art. 7 
 
                         Organi dell'Agenzia 
 
  1. Sono organi dell'Agenzia: 
    a)  il   Direttore,   scelto   in   base   all'alta   competenza,
professionalita',  capacita'  manageriale  e  qualificata  esperienza
nell'esercizio   di   funzioni   attinenti   il   settore   operativo
dell'Agenzia, in seguito  a  chiamata  pubblica  secondo  criteri  di
merito e trasparenza che garantiscono l'indipendenza,  la  terzieta',
l'onorabilita',    l'assenza    di    conflitti     di     interessi,
l'incompatibilita' con cariche politiche e sindacali. Il Direttore e'
nominato con decreto del Ministro, previa trasmissione della proposta
di nomina alle competenti Commissioni parlamentari. L'incarico ha  la
durata massima di tre anni, e' rinnovabile per una sola volta  ed  e'
incompatibile  con  altri  rapporti  di  lavoro  subordinato  e   con
qualsiasi altra attivita' professionale privata. 
    b) il Collegio dei revisori dei conti,  composto  da  tre  membri
effettivi e due  supplenti  nominati  con  decreto  del  Ministro.  I
componenti effettivi  e  supplenti  devono  essere  in  possesso  del
requisito di revisore legale di cui al decreto legislativo 27 gennaio
2010, n. 39. Il presidente e' designato dal Ministro dell'economia  e
delle finanze, scelto tra  i  dirigenti  di  ruolo,  di  livello  non
generale, iscritti nell'elenco di cui all'articolo 10, comma 19,  del
decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, ed e' collocato fuori ruolo. 
  2.  Con  decreto  del  Ministro,  di  concerto  con   il   Ministro
dell'economia e  delle  finanze  sono  determinati  il  compenso  del
Direttore e dei componenti del collegio dei revisori. 
  3. Il Ministro dell'economia e  delle  finanze  e'  autorizzato  ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 
 
          Note all'art. 7: 
              -  Il  decreto  legislativo  27  gennaio  2010,  n.  39
          (Attuazione  della  direttiva  2006/43/CE,  relativa   alle
          revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati,
          che modifica le direttive 78/660/CEE e  83/349/CEE,  e  che
          abroga  la  direttiva  84/253/CEE)  e'   pubblicato   nella
          Gazzetta  Ufficiale  23  marzo  2010,  n.  68,  supplemento
          ordinario. 
              - Si riporta il testo dell'articolo 10, comma  19,  del
          decreto-legge 6 luglio 2011, n.  98  (Disposizioni  urgenti
          per  la  stabilizzazione  finanziaria),  pubblicato   nella
          Gazzetta Ufficiale 6 luglio 2011, n. 155,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  15  luglio  2011,   n.   111,
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 16 luglio 2011, n. 164: 
              «Art. 10 -  (Riduzione  delle  spese  dei  Ministeri  e
          monitoraggio della spesa pubblica). 
              (Omissis). 
              19. Al fine di potenziare l'attivita'  di  controllo  e
          monitoraggio  degli  andamenti  di  finanza   pubblica,   i
          rappresentanti del Ministero dell'economia e delle  finanze
          nei  collegi  di  revisione  o  sindacali  delle  pubbliche
          amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto
          legislativo 30  marzo  2001,  n.  165,  e  delle  autorita'
          indipendenti, sono scelti tra gli iscritti  in  un  elenco,
          tenuto dal predetto Ministero,  in  possesso  di  requisiti
          professionali  stabiliti  con   decreto   di   natura   non
          regolamentare adeguati per l'espletamento dell'incarico. In
          sede di prima applicazione,  sono  iscritti  nell'elenco  i
          soggetti che svolgono  funzioni  dirigenziali,  o  di  pari
          livello,  presso  il  predetto  Ministero,  ed  i  soggetti
          equiparati, nonche' i dipendenti del  Ministero  che,  alla
          data di entrata in vigore del presente  decreto,  ricoprono
          incarichi di componente presso collegi di cui  al  presente
          comma; i soggetti anzidetti ed i magistrati della Corte dei
          conti possono, comunque, far parte dei collegi di revisione
          o sindacali delle pubbliche amministrazioni, anche  se  non
          iscritti nel registro di cui  all'articolo  6  del  decreto
          legislativo 27 gennaio 2010, n. 39.».