Art. 7 
 
Modifiche al del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con
          modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356 
 
  1. All'articolo  12  del  decreto-legge  8  giugno  1992,  n.  306,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356,  il
comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. Nel permesso di porto  d'armi
e nel nulla osta all'acquisto di cui all'articolo  55,  terzo  comma,
del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio
decreto 18 giugno 1931, n. 773, e'  indicato  il  numero  massimo  di
munizioni di cui e' consentito l'acquisto nel  periodo  di  validita'
del titolo. La misura ha durata annuale ed e' rinnovabile.  Non  sono
computate le munizioni acquistate presso  i  poligoni  delle  sezioni
dell'Unione italiana tiro a segno,  immediatamente  utilizzate  negli
stessi poligoni.». 
 
          Note all'art. 7: 
 
              - Il testo dell'articolo 12 del decreto-legge 8  giugno
          1992,  n.  306,  citato  nelle  note  alle  premesse,  come
          modificato dal presente decreto, cosi' recita: 
              "Art. 12 (Disposizioni in materia di armi).  -  1.  Nel
          permesso di porto d'armi e nel nulla osta  all'acquisto  di
          cui all'articolo 55, terzo comma,  del  testo  unico  delle
          leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto  18
          giugno 1931, n. 773,  e'  indicato  il  numero  massimo  di
          munizioni di cui e' consentito l'acquisto  nel  periodo  di
          validita' del titolo. La misura ha  durata  annuale  ed  e'
          rinnovabile. Non sono  computate  le  munizioni  acquistate
          presso i poligoni delle sezioni dell'Unione italiana tiro a
          segno, immediatamente utilizzate negli stessi poligoni. 
              2.  Con  decreto  del   Ministro   dell'interno,   sono
          determinate   le   modalita'   per    l'attuazione    della
          disposizione del comma 1. 
              3. Al quarto comma dell'art. 2, L. 18 aprile  1975,  n.
          110 , le parole «a carica esplosiva, autopropellenti»  sono
          sostituite  dalle  seguenti:  «a   carica   esplosiva,   ad
          espansione, autopropellenti». 
              4. 
              5. Al secondo comma dell'articolo 35  del  testo  unico
          delle leggi di  pubblica  sicurezza,  approvato  con  regio
          decreto 18 giugno 1931, n. 773 , e'  aggiunto  il  seguente
          periodo: «e deve essere conservato per un periodo di cinque
          anni anche dopo la cessazione dell'attivita'». 
              6. 
              7. 
              8. 
              9. 
              10. 
              11. Le disposizioni dei commi 4 e  6  hanno  effetto  a
          decorrere dal primo giorno del mese successivo alla data di
          entrata in vigore della legge di conversione  del  presente
          decreto.  Con  decreto  del  Ministero   dell'interno,   di
          concerto con il Ministro di grazia e  giustizia  e  con  il
          Ministro dell'industria, del commercio e  dell'artigianato,
          possono  essere  stabilite   modalita'   di   comunicazione
          attraverso consegna  di  supporto  magnetico  mobile  o  di
          trasmissione per via telematica.".