Art. 70.
         Banca dati dei programmi informatici riutilizzabili

  1.  Il  CNIPA,  previo  accordo  con la Conferenza unificata di cui
all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, valuta
e  rende  note  applicazioni  tecnologiche realizzate dalle pubbliche
amministrazioni,   idonee  al  riuso  da  parte  di  altre  pubbliche
amministrazioni.
  2.  Le  pubbliche  amministrazioni centrali che intendono acquisire
programmi  applicativi  valutano  preventivamente  la possibilita' di
riuso  delle  applicazioni  analoghe rese note dal CNIPA ai sensi del
comma 1, motivandone l'eventuale mancata adozione.
 
          Nota all'art. 70:
              - Per  il  testo  dell'art.  8  del decreto legislativo
          28 agosto 1997, n. 281 si vedano le note alle premesse.