Articolo 70. Conseguenze dell'estinzione di un trattato 1. A meno che il trattato non disponga altrimenti o le parti non convengano altrimenti, la cessazione di un trattato in base alle disposizioni in esso contenute o in base alla presente convenzione: a) libera le parti dall'obbligo di continuare a dare esecuzione al trattato; b) non pregiudica alcun diritto, alcun obbligo ne' alcuna situazione giuridica delle parti che sia venuta a crearsi a motivo dell'esecuzione del trattato prima della sua cessazione. 2. Quando uno Stato denuncia un trattato multilaterale o si ritira da esso, il paragrafo 1 viene applicato nei rapporti fra Stato e ciascuna delle altre parti del trattato a partire dalla data in cui detta denuncia o ritiro entrano in vigore.