(Convenzione - art. 70)
                            Articolo 70. 
             Conseguenze dell'estinzione di un trattato 
 
  1. A meno che il trattato non disponga altrimenti o  le  parti  non
convengano altrimenti, la cessazione di  un  trattato  in  base  alle
disposizioni in esso contenute o in base alla presente convenzione: 
    a) libera le parti dall'obbligo di continuare a  dare  esecuzione
al trattato; 
    b)  non  pregiudica  alcun  diritto,  alcun  obbligo  ne'  alcuna
situazione giuridica delle parti che sia venuta a  crearsi  a  motivo
dell'esecuzione del trattato prima della sua cessazione. 
  2. Quando uno Stato denuncia un trattato multilaterale o si  ritira
da esso, il paragrafo 1 viene applicato  nei  rapporti  fra  Stato  e
ciascuna delle altre parti del trattato a partire dalla data  in  cui
detta denuncia o ritiro entrano in vigore.