Art. 70
             (Perforazioni con fluidi diversi dal fango)
1.  Quando  la  situazione  geologica  e giacimentologica lo imponga,
   l'autorita' di vigilanza puo' autorizzare la perforazione di pozzi
   o di parte di essi con circolazione a fanghi aerati o ad aria.
2. Sono comunque obbligatori un  dispositivo  rotante  di  protezione
   contro  le  eruzioni,  una  pompa collegabile al foro e vasche con
   riserve di fango o acqua pari ad almeno il  150%  del  volume  del
   foro previsto.