Art. 70 
 
 
       Violazioni in materia di vinificazione e distillazione 
 
  1.  Salvo  che  il  fatto  costituisca   reato,   chiunque,   nella
preparazione dei mosti, dei vini e degli altri prodotti vitivinicoli,
come definiti dalla vigente  normativa  dell'Unione  europea  nonche'
dalle  relative  disposizioni  nazionali,  non  osserva  i  requisiti
stabiliti  nella  predetta  normativa  e'  soggetto   alla   sanzione
amministrativa pecuniaria da euro 300 a euro 3.000. 
  2. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque introduce uve  da
tavola all'interno di stabilimenti destinati  alla  vinificazione  di
uve da vino e' soggetto alla sanzione  amministrativa  pecuniaria  da
euro 1.000 a euro  10.000.  In  tale  caso  si  applica  la  sanzione
accessoria della chiusura temporanea dell'impianto da due mesi  a  un
anno.  Nel  caso  di  reiterazione  dell'illecito,  si  applicano  la
sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 40.000  e  la
sanzione accessoria della chiusura dell'impianto da sei  mesi  a  tre
anni. Ai fini della presente legge, per chiusura temporanea di cui al
presente comma  si  intende  il  divieto  di  introdurre  o  estrarre
qualunque   prodotto   vitivinicolo   dall'impianto    oggetto    del
provvedimento. 
  3. Salvo che il fatto  costituisca  reato,  chiunque  vinifica  uve
appartenenti a varieta' che non siano classificate come  varieta'  di
uve da vino nella classificazione  delle  varieta'  di  viti  per  la
provincia o regione in cui tali uve sono state raccolte  e'  soggetto
alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 250 a euro 2.500; nel
caso  di  reiterazione  dell'illecito,   si   applica   la   sanzione
amministrativa pecuniaria  da  euro  1.500  a  euro  15.000.  Per  le
infrazioni relative  a  quantitativi  inferiori  a  10  ettolitri  si
applica la sanzione amministrativa pecuniaria pari a 150 euro. 
  4. Salvo che il fatto costituisca reato,  chiunque,  in  violazione
della vigente normativa dell'Unione  europea  e  nazionale,  detiene,
pone in vendita o somministra mosti o vini elaborati utilizzando  uve
non  classificate  come  uve  da  vino  e'  soggetto  alla   sanzione
amministrativa pecuniaria di euro 50 per ogni ettolitro o frazione di
esso e, comunque, non inferiore  a  euro  1.000.  Non  soggiace  alla
sanzione  amministrativa  chi  pone  in  vendita   al   dettaglio   o
somministra mosti o vini ottenuti utilizzando uve  non  classificate,
contenuti in recipienti debitamente confezionati  ed  etichettati  da
terzi o in forma sfusa, che sono  stati  forniti  con  documenti  dai
quali non si puo' desumere la reale natura del prodotto. 
  5. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque viola  i  divieti
di sovrappressione  delle  uve,  di  pressatura  delle  fecce  ovvero
l'obbligo  di   eliminazione   dei   sottoprodotti   ottenuti   dalla
lavorazione delle uve, previsti dalla vigente  normativa  dell'Unione
europea  e  nazionale,  e'  soggetto  alla  sanzione   amministrativa
pecuniaria da euro 15 a euro 75 per ogni 100 chilogrammi o  litri  di
prodotto. Chiunque viola il divieto di rifermentazione delle  vinacce
per scopi diversi  dalla  distillazione  e'  soggetto  alla  sanzione
amministrativa pecuniaria  da  euro  45  a  euro  250  per  ogni  100
chilogrammi di prodotto e, comunque, non inferiore a  euro  250;  nel
caso  di  reiterazione  dell'illecito,  la  sanzione   amministrativa
pecuniaria e' raddoppiata e si applica la sanzione  accessoria  della
chiusura temporanea dell'impianto da tre  mesi  a  un  anno.  Per  le
infrazioni relative  a  quantitativi  inferiori  a  1  tonnellata  si
applica la  sanzione  amministrativa  pecuniaria  pari  a  250  euro.
Chiunque viola l'obbligo di consegna ai distillatori o agli acetifici
del vino di propria produzione a completamento del  volume  di  alcol
contenuto nei sottoprodotti, nel rispetto delle percentuali  riferite
al volume di alcol  contenuto  nel  vino  prodotto,  ai  sensi  delle
disposizioni  stabilite  dai  decreti  ministeriali   attuativi,   e'
soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria di euro 50 per  ogni
ettolitro o  frazione  di  esso.  E'  sempre  disposto  l'avvio  alla
distilleria o all'acetificio, previa denaturazione, del  quantitativo
di vino non consegnato. La mancata o ritardata comunicazione  per  il
ritiro sotto controllo dei sottoprodotti della vinificazione ai sensi
delle disposizioni stabilite dai decreti  ministeriali  attuativi  e'
soggetta alla sanzione amministrativa pecuniaria di 150 euro. 
  6. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque  viola  l'obbligo
di consegna alla distillazione dei prodotti vitivinicoli derivanti da
superfici abusivamente piantate, a decorrere dal 1º  settembre  1998,
con uve classificate come uve da  vino,  e'  soggetto  alla  sanzione
amministrativa pecuniaria di euro 50 per ogni ettolitro o frazione di
esso. Alla medesima sanzione soggiace chi sottopone a rifermentazione
le vinacce ottenute dai prodotti di cui  al  periodo  precedente  per
scopi diversi dalla distillazione. 
  7. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque viola  i  limiti,
le condizioni e le  altre  prescrizioni  in  materia  di  pratiche  e
trattamenti enologici, previsti dall'articolo 80 e dall'allegato VIII
al regolamento  (UE)  n.  1308/2013,  nonche'  dalle  relative  norme
applicative dell'Unione europea, dalla presente legge e  dai  decreti
ministeriali attuativi,  e'  soggetto  alla  sanzione  amministrativa
pecuniaria da 7.500 euro a 45.000 euro. La stessa sanzione si applica
in caso di violazione della vigente normativa dell'Unione  europea  e
nazionale  sull'immissione  al  consumo  umano  diretto  di  prodotti
vitivinicoli  non  ammessi  a  tale  consumo.  Qualora  il  fatto  si
riferisca a variazioni non superiori  al  10  per  cento  dei  limiti
stabiliti dalla stessa normativa,  all'inosservanza  di  obblighi  di
presentazione delle previste dichiarazioni all'autorita' competente o
all'omessa annotazione di operazioni nei registri di  cantina  o  nei
documenti commerciali,  la  violazione  e'  punita  con  la  sanzione
amministrativa pecuniaria prevista dall'articolo 76, comma 4. 
  8. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque  non  osserva  le
disposizioni in materia di aggiunta delle  sostanze  rivelatrici  nei
vini  destinati  alle  distillazioni  e'   soggetto   alla   sanzione
amministrativa pecuniaria da 100  euro  a  5.000  euro.  In  caso  di
mancata aggiunta della sostanza rivelatrice, la sanzione  e'  pari  a
5.000 euro. 
  9. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque  non  osserva  le
prescrizioni sull'elaborazione e sulla commercializzazione  dei  vini
spumanti e frizzanti, previste dall'articolo 80 e dall'allegato  VIII
al regolamento (UE) n. 1308/2013, dalle  relative  norme  applicative
dell'Unione europea e dalla presente legge, e' soggetto alla sanzione
amministrativa pecuniaria da 500 euro a 9.000 euro. 
  10. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque non  osserva  le
prescrizioni sull'elaborazione e sulla commercializzazione  dei  vini
liquorosi,  previste  dall'articolo  80  e  dall'allegato   VIII   al
regolamento (UE)  n.  1308/2013,  dalle  relative  norme  applicative
dell'Unione europea e dalla presente legge, e' soggetto alla sanzione
amministrativa pecuniaria da 500 euro a 10.000 euro. 
  11. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque non  osserva  le
norme  per  l'elaborazione  e  le  prescrizioni  sulla   definizione,
designazione e presentazione dei prodotti  vitivinicoli  aromatizzati
di  cui  al  regolamento  (UE)  n.  251/2014  nonche'  delle  bevande
spiritose di cui al regolamento (CE) n.  110/2008  e'  soggetto  alla
sanzione amministrativa pecuniaria da 500 euro a 5.000 euro. 
 
          Note all'art. 70: 
              - Per i riferimenti normativi al  regolamento  (UE)  n.
          1308/2013 si veda nelle note all'art. 2. 
              - Per i riferimenti normativi al  regolamento  (UE)  n.
          251/2014 si veda nelle note all'art. 2. 
              - Si riporta il testo dell'art. 55 del regolamento  del
          regolamento (CE) n.  607/2009  della  Commissione,  del  14
          luglio 2009, che integra il regolamento (UE)  n.  1308/2013
          del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto  riguarda
          il sistema di autorizzazioni  per  gli  impianti  viticoli,
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione  europea  9
          aprile 2015, n. L 93: 
              «Art.  5  -   (Indicazione   della   provenienza).   1.
          L'indicazione  della  provenienza,  di  cui  all'art.   59,
          paragrafo 1, lettera d), del regolamento (CE)  n.  479/2008
          e' realizzata come segue: 
              a) per i vini di cui all'allegato IV, punti  1,  2,  3,
          7-9, 15 e  16  del  regolamento  (CE)  n.  479/2008,  senza
          denominazione di origine protetta o indicazione  geografica
          protetta, e' utilizzata una delle seguenti menzioni: 
              i) i  termini  "vino  di  (...)"  oppure  "prodotto  in
          (...)", oppure "prodotto di (...)", o  termini  equivalenti
          completati dal nome dello Stato membro o  del  paese  terzo
          nel  cui  territorio  le  uve  sono  state  vendemmiate   e
          vinificate; 
              per i vini transfrontalieri  prodotti  con  determinate
          varieta' di uve da vino ai sensi dell'art. 60, paragrafo 2,
          lettera c), del regolamento (CE) n. 479/2008, puo' figurare
          solo il nome di uno o piu' Stati membri o del paese terzo o
          di paesi terzi; 
              ii) i termini «vino della Comunita' europea» o  termini
          equivalenti, oppure «miscela di vini di diversi paesi della
          Comunita'  europea»  nel  caso  di  una  miscela  di   vini
          originari di diversi Stati membri, oppure 
              per i vini ottenuti da una miscela di vini originari di
          piu' paesi terzi, i termini «miscela  di  vini  di  diversi
          paesi non appartenenti alla Comunita' europea»  o  «miscela
          di vini di ...» completati dai nomi dei paesi terzi di  cui
          trattasi; 
              iii) i termini «vino della Comunita' europea» o termini
          equivalenti,  oppure  «vino  ottenuto  in  (...)   da   uve
          vendemmiate in ...», completato dal nome degli Stati membri
          in causa, per i vini  vinificati  in  uno  Stato  membro  a
          partire da uve vendemmiate in un altro Stato membro, oppure 
              per i  vini  vinificati  in  un  paese  terzo  con  uve
          vendemmiate in un  altro  paese  terzo,  il  termini  «vino
          ottenuto in (...) da uve vendemmiate in (...)», con il nome
          dei paesi terzi di cui trattasi; (31) 
              b) per i vini di cui all'allegato IV, punti 4, 5  e  6,
          del regolamento (CE) n. 479/2008,  senza  denominazione  di
          origine protetta  o  indicazione  geografica  protetta,  e'
          utilizzata una delle seguenti menzioni: 
              i) i  termini  "vino  di  (...)"  oppure  "prodotto  in
          (...)", oppure "prodotto di (...)", oppure "sekt di (...)",
          o termini  equivalenti  completati  dal  nome  dello  Stato
          membro o del paese terzo nel cui  territorio  le  uve  sono
          state vendemmiate e vinificate; 
              ii)  i  termini  «prodotto   in   (...)»,   o   termini
          equivalenti, completata dal nome dello Stato membro in  cui
          avviene la seconda fermentazione; (31) 
              c) per i vini a denominazione di origine protetta  o  a
          indicazione geografica protetta, i termini "vino di  (...)"
          oppure "prodotto in (...)", oppure "prodotto di  (...)",  o
          termini equivalenti, completata dal nome dello Stato membro
          o del paese terzo nel cui  territorio  le  uve  sono  state
          vendemmiate e vinificate; 
              per  le  denominazioni  di  origine   protette   o   le
          indicazioni  geografiche   protette   transfrontaliere   e'
          indicato solo il nome di uno o piu' Stati  membri  o  paesi
          terzi. (31) 
              Il presente paragrafo fa salvi gli articoli 56 e 67. 
              2. L'indicazione della provenienza, di cui all'art. 59,
          paragrafo 1, lettera d), del regolamento (CE)  n.  479/2008
          sulle etichette del mosto, del mosto in fermentazione,  del
          mosto concentrato o del vino nuovo ancora in  fermentazione
          e' realizzata come segue: 
              a) «mosto di (...)» oppure «mosto prodotto in (...)»  o
          termini equivalenti, completati dal nome dello Stato membro
          o di un territorio che fa parte dello Stato membro  in  cui
          il prodotto e' ottenuto; 
              b) «miscela di prodotti ottenuti in due  o  piu'  paesi
          della Comunita' europea» se  si  tratta  di  un  taglio  di
          prodotti elaborati in due o piu' Stati membri; 
              c) «mosto ottenuto a (...) da uve  raccolte  in  (...)»
          per il mosto di uve che non e' stato elaborato nello  Stato
          membro in cui sono state vendemmiate le uve. 
              3. Nel caso del Regno Unito, il nome dello Stato membro
          puo' essere sostituito dal nome di  un  territorio  che  fa
          parte del Regno Unito.».