Art. 70 
 
 
Modifiche all'articolo 106 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.
                                 50 
 
  1. All'articolo 106 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.  50,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1, lettera d), numero 2), le parole: "per  contratto,
anche" sono soppresse; 
    b) il comma 2 e' sostituito dal seguente: 
  "2. I contratti possono parimenti essere modificati, oltre a quanto
previsto al comma 1, senza necessita' di una nuova procedura a  norma
del presente codice, se il valore della modifica e' al  di  sotto  di
entrambi i seguenti valori: 
    a) le soglie fissate all'articolo 35; 
    b) il 10 per cento  del  valore  iniziale  del  contratto  per  i
contratti di  servizi  e  forniture  sia  nei  settori  ordinari  che
speciali ovvero il 15 per cento del valore iniziale del contratto per
i contratti di lavori sia nei settori ordinari che speciali. Tuttavia
la modifica non puo' alterare la natura complessiva del  contratto  o
dell'accordo quadro. In caso di piu' modifiche successive, il  valore
e' accertato sulla base del valore complessivo netto delle successive
modifiche. Qualora la necessita' di modificare il contratto derivi da
errori o da omissioni nel progetto  esecutivo,  che  pregiudicano  in
tutto o in parte la realizzazione dell'opera o la sua  utilizzazione,
essa e' consentita solo nei limiti quantitativi di  cui  al  presente
comma, ferma restando la responsabilita' dei progettisti esterni."; 
    c) al comma 5 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo:  "Per  i
contratti di importo inferiore alla soglia di cui all'articolo 35, la
pubblicita' avviene in ambito nazionale."; 
    d) al comma 14, al primo periodo,  dopo  le  parole:  "servizi  e
forniture" sono inserite le seguenti: ", nonche'  quelle  di  importo
inferiore  o  pari  al  10  per  cento  dell'importo  originario  del
contratto relative a contratti  di  importo  pari  o  superiore  alla
soglia comunitaria,". 
 
          Note all'art. 70: 
              - Si riporta l'art.  106  del  decreto  legislativo  18
          aprile 2016, n. 50, come modificato  dal  presente  decreto
          legislativo: 
              "Art. 106 (Modifica di contratti durante il periodo  di
          efficacia). - 1. Le modifiche,  nonche'  le  varianti,  dei
          contratti di appalto in corso di  validita'  devono  essere
          autorizzate   dal   RUP   con   le    modalita'    previste
          dall'ordinamento  della  stazione  appaltante  cui  il  RUP
          dipende. I contratti di appalto nei settori ordinari e  nei
          settori speciali possono essere modificati senza una  nuova
          procedura di affidamento nei casi seguenti: 
                a) se le modifiche, a  prescindere  dal  loro  valore
          monetario,  sono  state  previste  nei  documenti  di  gara
          iniziali in clausole chiare, precise e inequivocabili,  che
          possono comprendere clausole di revisione dei prezzi.  Tali
          clausole fissano  la  portata  e  la  natura  di  eventuali
          modifiche nonche' le condizioni  alle  quali  esse  possono
          essere impiegate, facendo riferimento alle  variazioni  dei
          prezzi  e  dei  costi  standard,  ove  definiti.  Esse  non
          apportano modifiche che avrebbero l'effetto di alterare  la
          natura generale del contratto o dell'accordo quadro. Per  i
          contratti relativi ai lavori, le variazioni  di  prezzo  in
          aumento o in diminuzione  possono  essere  valutate,  sulla
          base dei prezzari di cui all'articolo 23, comma 7, solo per
          l'eccedenza rispetto al dieci per cento rispetto al  prezzo
          originario e comunque in misura  pari  alla  meta'.  Per  i
          contratti relativi a  servizi  o  forniture  stipulati  dai
          soggetti aggregatori restano ferme le disposizioni  di  cui
          all'articolo 1, comma 511, della legge 28 dicembre 2015, n.
          208; 
                b) per lavori, servizi o forniture, supplementari  da
          parte del contraente originale che si sono resi necessari e
          non erano inclusi nell'appalto iniziale, ove un cambiamento
          del contraente produca entrambi i seguenti  effetti,  fatto
          salvo quanto previsto dal  comma  7  per  gli  appalti  nei
          settori ordinari: 
                  1) risulti impraticabile  per  motivi  economici  o
          tecnici   quali    il    rispetto    dei    requisiti    di
          intercambiabilita' o interoperabilita' tra apparecchiature,
          servizi   o   impianti   esistenti   forniti    nell'ambito
          dell'appalto iniziale; 
                  2) comporti per l'amministrazione aggiudicatrice  o
          l'ente aggiudicatore notevoli disguidi  o  una  consistente
          duplicazione dei costi; 
                c)  ove   siano   soddisfatte   tutte   le   seguenti
          condizioni, fatto salvo quanto previsto per gli appalti nei
          settori ordinari dal comma 7: 
                  1) la necessita'  di  modifica  e'  determinata  da
          circostanze     impreviste     e     imprevedibili      per
          l'amministrazione    aggiudicatrice    o     per     l'ente
          aggiudicatore. In tali casi le  modifiche  all'oggetto  del
          contratto assumono la denominazione di  varianti  in  corso
          d'opera. Tra le predette circostanze puo'  rientrare  anche
          la  sopravvenienza  di  nuove  disposizioni  legislative  o
          regolamentari o provvedimenti di autorita' od enti preposti
          alla tutela di interessi rilevanti; 
                  2) la modifica non altera la  natura  generale  del
          contratto; 
                d) se un nuovo contraente sostituisce quello a cui la
          stazione   appaltante   aveva   inizialmente    aggiudicato
          l'appalto a causa di una delle seguenti circostanze: 
                  1) una  clausola  di  revisione  inequivocabile  in
          conformita' alle disposizioni di cui alla lettera a); 
                  2) all'aggiudicatario iniziale succede,  per  causa
          di  morte  o  a  seguito  di  ristrutturazioni  societarie,
          comprese rilevazioni, fusioni,  scissioni,  acquisizione  o
          insolvenza, un altro operatore  economico  che  soddisfi  i
          criteri di selezione  qualitativa  stabiliti  inizialmente,
          purche' cio' non implichi altre  modifiche  sostanziali  al
          contratto e non sia finalizzato ad  eludere  l'applicazione
          del presente codice; 
                  3) nel caso in cui l'amministrazione aggiudicatrice
          o  l'ente  aggiudicatore  si  assuma   gli   obblighi   del
          contraente    principale    nei    confronti    dei    suoi
          subappaltatori; 
                e) se le modifiche non sono sostanziali ai sensi  del
          comma 4.  Le  stazioni  appaltanti  possono  stabilire  nei
          documenti di gara  soglie  di  importi  per  consentire  le
          modifiche. 
              2. I contratti  possono  parimenti  essere  modificati,
          oltre a quanto previsto al comma 1, senza necessita' di una
          nuova procedura a norma del presente codice, se  il  valore
          della modifica e'  al  di  sotto  di  entrambi  i  seguenti
          valori: 
              a) le soglie fissate all'articolo 35; 
              b) il 10 per cento del valore  iniziale  del  contratto
          per i contratti di servizi  e  forniture  sia  nei  settori
          ordinari che speciali ovvero il 15  per  cento  del  valore
          iniziale del contratto per i contratti di  lavori  sia  nei
          settori ordinari che speciali.  Tuttavia  la  modifica  non
          puo'  alterare  la  natura  complessiva  del  contratto   o
          dell'accordo quadro. In caso di piu' modifiche  successive,
          il valore e' accertato sulla base  del  valore  complessivo
          netto delle successive modifiche. Qualora la necessita'  di
          modificare il contratto derivi da errori o da omissioni nel
          progetto esecutivo, che pregiudicano in tutto o in parte la
          realizzazione dell'opera o la sua  utilizzazione,  essa  e'
          consentita solo nei limiti quantitativi di cui al  presente
          comma, ferma restando la  responsabilita'  dei  progettisti
          esterni. 
              3. Ai fini del calcolo del prezzo di cui  ai  commi  1,
          lettere b) e c), 2 e 7, il prezzo aggiornato e'  il  valore
          di riferimento quando il contratto prevede una clausola  di
          indicizzazione. 
              4. Una modifica di un contratto o di un accordo  quadro
          durante il  periodo  della  sua  efficacia  e'  considerata
          sostanziale ai sensi del comma 1, lettera e), quando altera
          considerevolmente gli  elementi  essenziali  del  contratto
          originariamente pattuiti. In ogni caso, fatti salvi i commi
          1 e 2, una modifica e' considerata  sostanziale  se  una  o
          piu' delle seguenti condizioni sono soddisfatte: 
                a) la modifica introduce condizioni che,  se  fossero
          state  contenute  nella   procedura   d'appalto   iniziale,
          avrebbero consentito l'ammissione di candidati  diversi  da
          quelli  inizialmente  selezionati   o   l'accettazione   di
          un'offerta diversa da quella inizialmente accettata, oppure
          avrebbero attirato ulteriori partecipanti alla procedura di
          aggiudicazione; 
                b) la  modifica  cambia  l'equilibrio  economico  del
          contratto    o     dell'accordo     quadro     a     favore
          dell'aggiudicatario in  modo  non  previsto  nel  contratto
          iniziale; 
                c)  la  modifica  estende  notevolmente  l'ambito  di
          applicazione del contratto; 
                d) se un  nuovo  contraente  sostituisce  quello  cui
          l'amministrazione  aggiudicatrice  o  l'ente  aggiudicatore
          aveva inizialmente aggiudicato l'appalto in casi diversi da
          quelli previsti al comma 1, lettera d). 
              5.  Le  amministrazioni  aggiudicatrici  o   gli   enti
          aggiudicatori  che  hanno  modificato  un  contratto  nelle
          situazioni di cui al comma 1, lettere b) e  c),  pubblicano
          un avviso al riguardo nella Gazzetta ufficiale  dell'Unione
          europea.  Tale  avviso  contiene  le  informazioni  di  cui
          all'allegato XIV, parte I,  lettera  E,  ed  e'  pubblicato
          conformemente all'articolo 72  per  i  settori  ordinari  e
          all'articolo 130 per i settori speciali. Per i contratti di
          importo inferiore alla soglia di cui  all'articolo  35,  la
          pubblicita' avviene in ambito nazionale. 
              6. Una nuova  procedura  d'appalto  in  conformita'  al
          presente  codice   e'   richiesta   per   modifiche   delle
          disposizioni di un contratto pubblico di un accordo  quadro
          durante il periodo della sua efficacia  diverse  da  quelle
          previste ai commi 1 e 2. 
              7. Nei casi di cui al comma 1, lettere b) e c),  per  i
          settori ordinari il contratto  puo'  essere  modificato  se
          l'eventuale aumento di prezzo non eccede il  50  per  cento
          del  valore  del  contratto  iniziale.  In  caso  di   piu'
          modifiche successive, tale limitazione si applica al valore
          di ciascuna modifica. Tali modifiche  successive  non  sono
          intese ad aggirare il presente codice. 
              8.  La  stazione  appaltante   comunica   all'ANAC   le
          modificazioni al contratto di cui al comma 1, lettera b)  e
          al comma 2, entro trenta giorni dal  loro  perfezionamento.
          In caso di  mancata  o  tardiva  comunicazione  l'Autorita'
          irroga una sanzione amministrativa alla stazione appaltante
          di importo compreso  tra  50  e  200  euro  per  giorno  di
          ritardo.  L'Autorita'  pubblica  sulla  sezione  del   sito
          Amministrazione trasparente  l'elenco  delle  modificazioni
          contrattuali      comunicate,      indicando       l'opera,
          l'amministrazione o l'ente aggiudicatore, l'aggiudicatario,
          il progettista, il valore della modifica. 
              9.  I  titolari  di  incarichi  di  progettazione  sono
          responsabili per i danni subiti dalle  stazioni  appaltanti
          in conseguenza di errori o di omissioni della progettazione
          di cui al comma 2. Nel caso di appalti aventi ad oggetto la
          progettazione   esecutiva   e   l'esecuzione   di   lavori,
          l'appaltatore  risponde   dei   ritardi   e   degli   oneri
          conseguenti alla necessita' di introdurre varianti in corso
          d'opera a causa di carenze del progetto esecutivo. 
              10. Ai fini del presente articolo si considerano errore
          o omissione di progettazione l'inadeguata valutazione dello
          stato di fatto, la mancata od erronea identificazione della
          normativa  tecnica  vincolante  per  la  progettazione,  il
          mancato rispetto  dei  requisiti  funzionali  ed  economici
          prestabiliti e risultanti da prova scritta,  la  violazione
          delle  regole  di  diligenza  nella  predisposizione  degli
          elaborati progettuali. 
              11. La durata  del  contratto  puo'  essere  modificata
          esclusivamente per i contratti in corso di esecuzione se e'
          prevista nel bando e nei documenti di gara una  opzione  di
          proroga. La  proroga  e'  limitata  al  tempo  strettamente
          necessario alla conclusione delle procedure necessarie  per
          l'individuazione di un nuovo contraente.  In  tal  caso  il
          contraente  e'  tenuto  all'esecuzione  delle   prestazioni
          previste  nel  contratto  agli  stessi  prezzi,   patti   e
          condizioni o piu' favorevoli per la stazione appaltante. 
              12.  La  stazione  appaltante,  qualora  in  corso   di
          esecuzione  si  renda  necessario   una   aumento   o   una
          diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto
          dell'importo del contratto,  puo'  imporre  all'appaltatore
          l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel  contratto
          originario. In tal caso l'appaltatore non puo'  far  valere
          il diritto alla risoluzione del contratto. 
              13. Si applicano le disposizioni di cui alla  legge  21
          febbraio 1991,  n.  52.  Ai  fini  dell'opponibilita'  alle
          stazioni appaltanti, le cessioni di crediti  devono  essere
          stipulate  mediante  atto  pubblico  o  scrittura   privata
          autenticata e devono essere notificate alle amministrazioni
          debitrici.  Fatto  salvo  il  rispetto  degli  obblighi  di
          tracciabilita', le cessioni di crediti da corrispettivo  di
          appalto,  concessione,  concorso  di  progettazione,   sono
          efficaci e opponibili alle  stazioni  appaltanti  che  sono
          amministrazioni pubbliche qualora queste non  le  rifiutino
          con  comunicazione  da  notificarsi   al   cedente   e   al
          cessionario  entro  quarantacinque  giorni  dalla  notifica
          della cessione. Le amministrazioni pubbliche, nel contratto
          stipulato  o  in   atto   separato   contestuale,   possono
          preventivamente   accettare   la    cessione    da    parte
          dell'esecutore di tutti o di parte dei crediti  che  devono
          venire a maturazione. In ogni caso l'amministrazione cui e'
          stata notificata la cessione puo'  opporre  al  cessionario
          tutte  le  eccezioni  opponibili  al  cedente  in  base  al
          contratto   relativo   a   lavori,   servizi,    forniture,
          progettazione, con questo stipulato. 
              14.  Per  gli  appalti  e  le  concessioni  di  importo
          inferiore alla soglia comunitaria,  le  varianti  in  corso
          d'opera dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e
          forniture, nonche' quelle di importo inferiore o pari al 10
          per cento dell'importo originario del contratto relative  a
          contratti  di  importo  pari  o   superiore   alla   soglia
          comunitaria, sono comunicate dal  RUP  all'Osservatorio  di
          cui all'articolo 213, tramite le sezioni  regionali,  entro
          trenta giorni dall'approvazione  da  parte  della  stazione
          appaltante per le valutazioni e gli eventuali provvedimenti
          di competenza. Per i contratti pubblici di importo  pari  o
          superiore alla soglia comunitaria,  le  varianti  in  corso
          d'opera  di  importo   eccedente   il   dieci   per   cento
          dell'importo originario del contratto, incluse le  varianti
          in corso d'opera riferite alle infrastrutture  prioritarie,
          sono trasmesse dal RUP  all'ANAC,  unitamente  al  progetto
          esecutivo,  all'atto  di  validazione  e  ad  una  apposita
          relazione del responsabile unico  del  procedimento,  entro
          trenta giorni dall'approvazione  da  parte  della  stazione
          appaltante. Nel caso in cui l'ANAC accerti l'illegittimita'
          della variante in corso d'opera approvata, essa esercita  i
          poteri di cui all'articolo 213. In  caso  di  inadempimento
          agli  obblighi  di  comunicazione  e   trasmissione   delle
          varianti  in  corso  d'opera  previsti,  si  applicano   le
          sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'articolo 213,
          comma 13.".