Art. 70 
 
 
                Strutture e autorizzazioni temporanee 
                    per manifestazioni pubbliche 
 
  1. Lo Stato, le Regioni e  Province  autonome  e  gli  Enti  locali
possono prevedere forme e modi per  l'utilizzazione  non  onerosa  di
beni mobili e immobili per  manifestazioni  e  iniziative  temporanee
degli  enti  del  Terzo  settore,  nel  rispetto  dei   principi   di
trasparenza, pluralismo e uguaglianza. 
  2. Gli enti del Terzo settore, in occasione di particolari eventi o
manifestazioni, possono, soltanto per il periodo di svolgimento delle
predette  manifestazioni  e  per  i  locali  o  gli  spazi   cui   si
riferiscono, somministrare alimenti e  bevande,  previa  segnalazione
certificata  di   inizio   attivita'   e   comunicazione   ai   sensi
dell'articolo 6 del  Regolamento  (CE)  n.  852/2004,  in  deroga  al
possesso dei requisiti di cui all'articolo 71 del decreto legislativo
26 marzo 2010, n. 59. 
 
          Note all'art. 70: 
              - Il  regolamento  (CE)  n.  852/2004  sull'igiene  dei
          prodotti alimentari, e' pubblicato nella GUUE n.  L.  139/1
          del 30 aprile 2004. 
              «Art.   6   (Controlli   ufficiali,   registrazione   e
          riconoscimento). - 1. Gli operatori del settore  alimentare
          collaborano con le autorita'  competenti  conformemente  ad
          altre normative comunitarie  applicabili  o,  in  mancanza,
          conformemente alla legislazione nazionale. 
              2.  In  particolare,   ogni   operatore   del   settore
          alimentare  notifica  all'opportuna  autorita'  competente,
          secondo le  modalita'  prescritte  dalla  stessa,  ciascuno
          stabilimento posto sotto il suo controllo  che  esegua  una
          qualsiasi  delle  fasi  di  produzione,  trasformazione   e
          distribuzione di alimenti ai fini della  registrazione  del
          suddetto stabilimento. 
              Gli operatori del settore alimentare fanno altresi'  in
          modo che l'autorita' competente disponga  costantemente  di
          informazioni aggiornate sugli stabilimenti,  notificandole,
          tra  l'altro,  qualsivoglia  cambiamento  significativo  di
          attivita' nonche' ogni chiusura di stabilimenti esistenti. 
              3.  Tuttavia,  gli  operatori  del  settore  alimentare
          provvedono affinche' gli  stabilimenti  siano  riconosciuti
          dall'autorita'  competente,   successivamente   ad   almeno
          un'ispezione, se il riconoscimento e' prescritto: 
                a) a norma della legislazione nazionale  dello  Stato
          membro in cui lo stabilimento e' situato; 
                b) a norma del regolamento (CE) n. 853/2004; 
          o 
                c) da una decisione adottata dalla Commissione.  Tale
          misura intesa a  modificare  elementi  non  essenziali  del
          presente regolamento e' adottata secondo  la  procedura  di
          regolamentazione  con  controllo  di   cui   all'art.   14,
          paragrafo 3. 
              Lo Stato membro che impone il riconoscimento di  taluni
          stabilimenti situati  nel  suo  territorio  a  norma  della
          legislazione nazionale,  come  previsto  alla  lettera  a),
          comunica alla Commissione e  agli  altri  Stati  membri  le
          pertinenti disposizioni nazionali.». 
              - Si riporta l'art. 71 del decreto legislativo 26 marzo
          2010,  n.  59  (Attuazione  della   direttiva   2006/123/CE
          relativa ai servizi nel mercato interno): 
              «Art. 71 (Requisiti di accesso  e  di  esercizio  delle
          attivita'  commerciali).  -  1.  Non   possono   esercitare
          l'attivita' commerciale di vendita e di somministrazione: 
                a)  coloro  che  sono  stati  dichiarati  delinquenti
          abituali, professionali o per tendenza, salvo  che  abbiano
          ottenuto la riabilitazione; 
                b) coloro  che  hanno  riportato  una  condanna,  con
          sentenza passata in giudicato, per delitto non colposo, per
          il quale e' prevista una pena detentiva non  inferiore  nel
          minimo a tre anni,  sempre  che  sia  stata  applicata,  in
          concreto, una pena superiore al minimo edittale; 
                c) coloro che hanno riportato, con  sentenza  passata
          in giudicato, una condanna a pena  detentiva  per  uno  dei
          delitti di cui al libro II, Titolo VIII, capo II del codice
          penale, ovvero per  ricettazione,  riciclaggio,  insolvenza
          fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura, rapina, delitti
          contro la persona commessi con violenza, estorsione; 
                d) coloro che hanno riportato, con  sentenza  passata
          in giudicato, una condanna per reati contro l'igiene  e  la
          sanita' pubblica, compresi i delitti di cui  al  libro  II,
          Titolo VI, capo II del codice penale; 
                e) coloro che hanno riportato, con  sentenza  passata
          in  giudicato,  due  o  piu'  condanne,   nel   quinquennio
          precedente all'inizio  dell'esercizio  dell'attivita',  per
          delitti di frode nella preparazione e nel  commercio  degli
          alimenti previsti da leggi speciali; 
                f) coloro che sono sottoposti a una delle  misure  di
          prevenzione di cui alla legge 27 dicembre 1956, n. 1423,  o
          nei cui confronti sia  stata  applicata  una  delle  misure
          previste dalla legge 31  maggio  1965,  n.  575,  ovvero  a
          misure di sicurezza. 
              2.    Non    possono    esercitare    l'attivita'    di
          somministrazione  di  alimenti  e  bevande  coloro  che  si
          trovano nelle  condizioni  di  cui  al  comma  1,  o  hanno
          riportato, con sentenza passata in giudicato, una  condanna
          per reati contro la moralita' pubblica e il  buon  costume,
          per delitti commessi in stato di ubriachezza o in stato  di
          intossicazione da stupefacenti; per  reati  concernenti  la
          prevenzione  dell'alcolismo,  le  sostanze  stupefacenti  o
          psicotrope, il gioco d'azzardo, le  scommesse  clandestine,
          nonche' per reati relativi ad  infrazioni  alle  norme  sui
          giochi. 
              3. Il divieto di esercizio dell'attivita', ai sensi del
          comma 1, lettere b), c), d), e) ed f), e ai sensi del comma
          2, permane per la durata di cinque  anni  a  decorrere  dal
          giorno in cui la pena e' stata scontata. Qualora la pena si
          sia estinta in  altro  modo,  il  termine  di  cinque  anni
          decorre  dal  giorno  del  passaggio  in  giudicato   della
          sentenza, salvo riabilitazione. 
              4.  Il  divieto  di  esercizio  dell'attivita'  non  si
          applica qualora, con  sentenza  passata  in  giudicato  sia
          stata  concessa  la  sospensione  condizionale  della  pena
          sempre che non intervengano circostanze idonee  a  incidere
          sulla revoca della sospensione. 
              5. In  caso  di  societa',  associazioni  od  organismi
          collettivi i requisiti morali di cui ai commi 1 e 2  devono
          essere  posseduti  dal  legale  rappresentante,  da   altra
          persona preposta all'attivita' commerciale  e  da  tutti  i
          soggetti individuati dall'art. 2, comma 3, del decreto  del
          Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252. In  caso
          di impresa individuale i requisiti di cui ai commi  1  e  2
          devono essere posseduti dal titolare e dall'eventuale altra
          persona preposta all'attivita' commerciale. 
              6. L'esercizio,  in  qualsiasi  forma  e  limitatamente
          all'alimentazione umana, di un'attivita'  di  commercio  al
          dettaglio relativa al settore merceologico alimentare o  di
          un'attivita' di somministrazione di alimenti e  bevande  e'
          consentito a  chi  e'  in  possesso  di  uno  dei  seguenti
          requisiti professionali: 
                a) avere frequentato  con  esito  positivo  un  corso
          professionale  per  il  commercio,  la  preparazione  o  la
          somministrazione degli alimenti, istituito  o  riconosciuto
          dalle regioni o dalle province  autonome  di  Trento  e  di
          Bolzano; 
                b)  avere,   per   almeno   due   anni,   anche   non
          continuativi, nel  quinquennio  precedente,  esercitato  in
          proprio attivita' d'impresa nel settore  alimentare  o  nel
          settore della somministrazione  di  alimenti  e  bevande  o
          avere prestato la propria opera, presso  tali  imprese,  in
          qualita' di dipendente qualificato, addetto alla vendita  o
          all'amministrazione o alla preparazione degli  alimenti,  o
          in qualita'  di  socio  lavoratore  o  in  altre  posizioni
          equivalenti o, se trattasi di coniuge,  parente  o  affine,
          entro il terzo grado,  dell'imprenditore,  in  qualita'  di
          coadiutore   familiare,   comprovata    dalla    iscrizione
          all'Istituto nazionale per la previdenza sociale; 
                c)  essere  in  possesso  di  un  diploma  di  scuola
          secondaria superiore o di laurea,  anche  triennale,  o  di
          altra scuola ad indirizzo professionale, almeno  triennale,
          purche' nel corso di studi siano previste materie attinenti
          al commercio, alla  preparazione  o  alla  somministrazione
          degli alimenti. 
              6-bis. Sia per le imprese individuali che  in  caso  di
          societa', associazioni od organismi collettivi, i requisiti
          professionali di cui al comma 6 devono essere posseduti dal
          titolare o rappresentante legale, ovvero,  in  alternativa,
          dall'eventuale persona preposta all'attivita' commerciale. 
              7. Sono abrogati i commi 2, 4 e 5 e 6 dell'art.  5  del
          decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, e l'art. 2 della
          legge 25 agosto 1991, n. 287.».