(Convenzione - art. 71)
                            Articolo 71. 
Conseguenze della nullita' di un trattato in contrasto con una  norma
           imperativa di diritto internazionale generale. 
 
  1. Nel caso di un trattato che sia nullo in base  all'articolo  53,
le parti sono tenute: 
    a) ad eliminare, per quanto possibile,  le  conseguenze  di  ogni
atto compiuto in base ad una disposizione che sia in contrasto con la
norma imperativa di diritto internazionale generale. 
  2. Nel caso di un trattato che diventi nullo ed  abbia  termine  in
base all'articolo 64, la cessazione della validita' di un trattato: 
    a) libera le parti dall'obbligo di continuare a  dare  esecuzione
al trattato; 
    b) non pregiudica alcun diritto, obbligo o  situazione  giuridica
delle parti che si siano venuti a creare a motivo dell'esecuzione del
trattato prima della cessazione della sua validita': tuttavia,  detti
diritti, obblighi o  situazioni  non  possono  essere  conservati  in
seguito che nella misura in cui la  loro  conservazione  non  sia  in
contrasto con la nuova norma  imperativa  di  diritto  internazionale
generale.