Art. 71.
             (Contratti in corso non soggetti a proroga)

  Le  disposizioni  degli articoli 27 e 42, primo comma, si applicano
anche  ai  contratti in corso al momento dell'entrata in vigore della
presente  legge  e non soggetti a proroga legale, detraendosi, per la
determinazione  della  durata  prevista  in  detta  disposizione,  il
periodo di locazione gia' trascorso dall'inizio della locazione o, in
caso di intervenuto rinnovo contrattuale, dalla data di esso.
  La  durata non puo' comunque essere inferiore a due anni dalla data
di entrata in vigore della presente legge.
  Le  disposizioni  di  cui ai commi precedenti si applicano anche ai
contatti  di  cui  sopra  per i quali, alla data di entrata in vigore
della  presente  legge,  e'  in  corso  procedimento per convalida di
licenza o di sfratto.
  Il  canone  potra'  essere  aggiornato annualmente su richiesta del
locatore dal giorno della scadenza contrattualmente prevista, in base
al  75  per  cento della variazione accertata dall'ISTAT, dell'indice
dei  prezzi  al  consumo  per  le  famiglie  di  operai  ed impiegati
verificatasi nell'anno precedente.