Art. 71 
                               Minori 
  1. I minori di  anni  diciotto  non  possono  esercitare  attivita'
proprie dei lavoratori esposti. 
  2. Gli  apprendisti  e  gli  studenti,  ancorche'  minori  di  anni
diciotto, possono ricevere dosi superiori ai limiti previsti  per  le
persone del pubblico in relazione alle specifiche esigenze della loro
attivita' di studio o  di  apprendistato,  secondo  le  modalita'  di
esposizione stabilite ai sensi dell'articolo 96.