Art. 71 Minori 1. I minori di anni diciotto non possono esercitare attivita' proprie dei lavoratori esposti. 2. Gli apprendisti e gli studenti, ancorche' minori di anni diciotto, possono ricevere dosi superiori ai limiti previsti per le persone del pubblico in relazione alle specifiche esigenze della loro attivita' di studio o di apprendistato, secondo le modalita' di esposizione stabilite ai sensi dell'articolo 96.