Art. 71 
 
          Decadenza, dimissioni, mancata conferma e revoca 
 
  1. I giudici ausiliari cessano dall'ufficio quando decadono perche'
viene meno taluno dei requisiti per la nomina, in caso di revoca e di
dimissioni,  in  caso  di  mancata  conferma  annuale  ovvero  quando
sussiste una causa di incompatibilita'. 
  2. Entro trenta giorni dal compimento di ciascun anno ((dalla  data
della nomina)), il consiglio giudiziario  in  composizione  integrata
verifica che il  giudice  ausiliario  ((abbia  definito))  il  numero
minimo di procedimenti di cui all'articolo 68, comma 2, ((e propone))
al Consiglio superiore della  magistratura  la  sua  conferma  o,  in
mancanza  e  previo  contraddittorio,  la  dichiarazione  di  mancata
conferma. 
  3. In ogni momento il presidente della  corte  di  appello  propone
motivatamente  al  consiglio  giudiziario  la  revoca   del   giudice
ausiliario  che  non  e'  in  grado  di  svolgere  diligentemente   e
proficuamente il proprio incarico. 
  4. Nei  casi  di  cui  al  comma  3  il  consiglio  giudiziario  in
composizione  integrata,  sentito  l'interessato  e   verificata   la
fondatezza della proposta, la trasmette al Consiglio superiore  della
magistratura unitamente ad un parere motivato. 
  5. I provvedimenti di cessazione  sono  adottati  con  decreto  del
Ministro della giustizia su  deliberazione  del  Consiglio  superiore
della magistratura.