Art. 71 
 
 
                          Locali utilizzati 
 
  1. Le sedi degli enti del Terzo  settore  e  i  locali  in  cui  si
svolgono le relative attivita' istituzionali,  purche'  non  di  tipo
produttivo, sono compatibili con tutte le destinazioni d'uso omogenee
previste dal decreto del Ministero dei lavori pubblici 2 aprile  1968
n. 1444 e simili, indipendentemente dalla destinazione urbanistica. 
  2. Lo Stato, le Regioni e  Province  autonome  e  gli  Enti  locali
possono concedere  in  comodato  beni  mobili  ed  immobili  di  loro
proprieta', non utilizzati per  fini  istituzionali,  agli  enti  del
Terzo settore, ad eccezione delle imprese sociali, per lo svolgimento
delle loro attivita' istituzionali. La cessione in  comodato  ha  una
durata  massima  di  trent'anni,   nel   corso   dei   quali   l'ente
concessionario ha l'onere di effettuare sull'immobile, a proprie cura
e spese, gli  interventi  di  manutenzione  e  gli  altri  interventi
necessari a mantenere la funzionalita' dell'immobile. 
  3. I beni culturali  immobili  di  proprieta'  dello  Stato,  delle
regioni, degli enti locali e degli altri enti pubblici, per l'uso dei
quali attualmente non e' corrisposto alcun canone  e  che  richiedono
interventi di restauro, possono essere dati in concessione a enti del
terzo settore, che svolgono le  attivita'  indicate  all'articolo  5,
comma 1, lettere f),  i),  k),  o  z)  con  pagamento  di  un  canone
agevolato, determinato dalle  amministrazioni  interessate,  ai  fini
della riqualificazione e  riconversione  dei  medesimi  beni  tramite
interventi  di  recupero,  restauro,  ristrutturazione  a  spese  del
concessionario, anche con l'introduzione di nuove destinazioni  d'uso
finalizzate allo svolgimento delle attivita' indicate, ferme restando
le disposizioni contenute nel decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.
42. La concessione d'uso e'  finalizzata  alla  realizzazione  di  un
progetto  di  gestione  del  bene  che  ne   assicuri   la   corretta
conservazione,  nonche'  l'apertura  alla  pubblica  fruizione  e  la
migliore valorizzazione. Dal canone di concessione  vengono  detratte
le spese sostenute dal concessionario per gli interventi indicati nel
primo  periodo  entro  il   limite   massimo   del   canone   stesso.
L'individuazione del concessionario  avviene  mediante  le  procedure
semplificate  di  cui  all'articolo  151,  comma   3,   del   decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50. Le concessioni di cui al  presente
comma  sono  assegnate  per  un  periodo  di  tempo  commisurato   al
raggiungimento dell'equilibrio economico-finanziario  dell'iniziativa
e comunque non eccedente i 50 anni. 
  4. Per concorrere al finanziamento di programmi di costruzione,  di
recupero, di restauro, di adattamento, di adeguamento alle  norme  di
sicurezza e di straordinaria manutenzione di strutture o  edifici  da
utilizzare per le finalita' di cui al comma 1, per la dotazione delle
relative attrezzature e per la loro  gestione,  gli  enti  del  Terzo
settore  sono  ammessi  ad  usufruire,  nei  limiti   delle   risorse
finanziarie disponibili, al ricorrere dei presupposti e in condizioni
di parita' con gli altri  aspiranti,  di  tutte  le  facilitazioni  o
agevolazioni previste  per  i  privati,  in  particolare  per  quanto
attiene all'accesso al credito agevolato. 
 
          Note all'art. 71: 
              - Il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice
          dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi  dell'art.  10
          della legge 6 luglio 2002,  n.  137)  e'  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale n. 45 del 24 febbraio 2004, S.O. 
              - Si riporta l'art.  151  del  decreto  legislativo  18
          aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici): 
              «Art.  151  (Sponsorizzazioni  e  forme   speciali   di
          partenariato). - 1. La disciplina di cui  all'art.  19  del
          presente codice si applica ai contratti di sponsorizzazione
          di lavori, servizi o forniture relativi a beni culturali di
          cui   al   presente   capo,   nonche'   ai   contratti   di
          sponsorizzazione finalizzati al sostegno degli  istituti  e
          dei luoghi della cultura, di cui all'art. 101  del  decreto
          legislativo  22  gennaio  2004,   n.   42,   e   successive
          modificazioni, recante Codice  dei  beni  culturali  e  del
          paesaggio, delle fondazioni lirico-sinfoniche e dei  teatri
          di tradizione. 
              2. L'amministrazione  preposta  alla  tutela  dei  beni
          culturali impartisce opportune prescrizioni in ordine  alla
          progettazione, all'esecuzione delle opere e/o  forniture  e
          alla direzione dei lavori e collaudo degli stessi. 
              3. Per assicurare la fruizione del patrimonio culturale
          della Nazione e favorire altresi'  la  ricerca  scientifica
          applicata alla  tutela,  il  Ministero  dei  beni  e  delle
          attivita' culturali  e  del  turismo  puo'  attivare  forme
          speciali di partenariato con enti e  organismi  pubblici  e
          con soggetti privati, dirette a consentire il recupero,  il
          restauro,  la  manutenzione   programmata,   la   gestione,
          l'apertura alla pubblica fruizione e la  valorizzazione  di
          beni culturali immobili, attraverso procedure  semplificate
          di individuazione del partner privato analoghe o  ulteriori
          rispetto a quelle previste dal comma 1.».