Art. 72.
                      Ordine delle demolizioni

  I  lavori  di demolizione devono procedere con cautela e con ordine
dall'alto  verso  il basso e devono essere condotti in maniera da non
pregiudicare la stabilita' delle strutture portanti o di collegamento
e  di  quelle  eventuali  adiacenti, ricorrendo, ove occorra, al loro
preventivo puntellamento.
  La successione dei lavori, quando si tratti di importanti ed estese
demolizioni,  deve  risultare  da  apposito  programma  il quale deve
essere  firmato  dall'imprenditore  e  dal  dipendente  direttore dei
lavori,  ove  esista,  e  deve  essere  tenuto  a  disposizione degli
ispettori del lavoro.