Articolo 72. Conseguenze della sospensione dell'applicazione di un trattato A meno che il trattato non preveda altrimenti o le parti non convengano altrimenti, la sospensione dell'applicazione di un trattato in base alle proprie disposizioni o in conformita' della presente convenzione: a) libera le parti fra le quali e' sospesa l'applicazione del trattato dall'obbligo di darvi esecuzione nei loro reciproci rapporti durante il periodo di sospensione: b) non pregiudica altrimenti i rapporti giuridici stabiliti dal trattato fra le parti. 2. Durante il periodo di sospensione, le parti devono astenersi da qualsiasi azione che tenda ad ostacolare la ripresa dell'applicazione del trattato.