Art. 72 
                   Ottimizzazione della protezione 
  1. In conformita' ai  principi  generali  di  cui  al  capo  I  del
presente decreto, nell'esercizio delle attivita' di cui  all'articolo
59 il datore di lavoro e'  tenuto  ad  attuare  tutte  le  misure  di
sicurezza e protezione idonee a ridurre le esposizioni dei lavoratori
al livello piu' basso ragionevolmente ottenibile, tenendo  conto  dei
fattori economici e sociali. 
  2. Ai fini di  quanto  previsto  dal  comma  1,  gli  impianti,  le
apparecchiature, le attrezzature, le modalita' operative  concernenti
le attivita' di cui all'articolo 59 debbono essere  rispondenti  alle
norme specifiche di buona tecnica, ovvero  garantire  un  equivalente
livello di radioprotezione.