Art. 72
   (Rivelazione delle atmosfere nocive o potenzialmente esplosive)
1.  Durante  le  operazioni  di  perforazione,  nonche'  in quelle di
   coltivazione di idrocarburi, il datore  di  lavoro,  in  relazione
   alla  valutazione  dei  rischi,  provvede  a  che siano installati
   sistemi per valutare la presenza e misurare la  concentrazione  di
   sostanze   nocive  o  potenzialmente  esplosive,  con  particolare
   riguardo agli idrocarburi gassosi e all'idrogeno solforato,  entro
   le zone definite pericolose nonche' nei locali chiusi in cui possa
   verificarsi la formazione, anche accidentale, di concentrazioni di
   tali sostanze.
2.  I  sistemi di cui al comma 1 devono essere in grado di fornire, a
   livelli di concentrazione prefissati, un allarme generale luminoso
   ed uno acustico, udibile in tutti i punti del luogo di  lavoro,  e
   devono   contenere,  ove  necessario,  dispositivi  per  l'arresto
   automatico  delle  attrezzature  elettriche   e   dei   motori   a
   combustione interna.
3.  In  caso  di  fuori  servizio  del  sistema  di  monitoraggio, le
   operazioni  di  perforazione  o  di  coltivazione  possono  essere
   proseguite  per la sola messa in sicurezza dell'impianto, o per il
   tempo strettamente necessario alla riattivazione  del  sistema,  a
   condizione  che  un  adeguato  controllo venga assicurato mediante
   apparecchiature portatili a rilevazione continua.
4. Il datore di lavoro prevede il  collegamento  dei  dispositivi  di
   monitoraggio  ad  un  sistema  di  registrazione  dei  valori, ove
   esistente, per i controlli dell'autorita' di vigilanza.
5. Il datore di lavoro, ove abbia previsto la possibile  presenza  di
   sostanze nocive o potenzialmente esplosive nell'atmosfera, prevede
   sistemi  per  l'aspirazione  o  per  la  diluizione in modo da non
   creare rischi per i lavoratori, nonche' un numero  sufficiente  di
   mezzi  individuali  di protezione quali autorespiratori e mezzi di
   rianimazione da conservare in modo adeguato.
6. La dislocazione e il numero di sensori, il livello di allarme, gli
   interventi da compiere e le misure da adottare, e i  sistemi  e  i
   mezzi  di  cui  al  comma 5 devono essere indicati in un ordine di
   servizio,  trasmesso  all'autorita'  di  vigilanza  dal  direttore
   responsabile.
7.  Nei  luoghi  di  cui  al  comma  6 deve essere presente un numero
   sufficiente di lavoratori  in  grado  di  azionare  i  sistemi  di
   aspirazione.
8.  Le parti del luogo di lavoro interessate da possibile presenza di
   idrogeno  solforato  devono  essere   individuate   con   apposita
   segnaletica conforme alla normativa vigente.