Art. 72 (Rivelazione delle atmosfere nocive o potenzialmente esplosive) 1. Durante le operazioni di perforazione, nonche' in quelle di coltivazione di idrocarburi, il datore di lavoro, in relazione alla valutazione dei rischi, provvede a che siano installati sistemi per valutare la presenza e misurare la concentrazione di sostanze nocive o potenzialmente esplosive, con particolare riguardo agli idrocarburi gassosi e all'idrogeno solforato, entro le zone definite pericolose nonche' nei locali chiusi in cui possa verificarsi la formazione, anche accidentale, di concentrazioni di tali sostanze. 2. I sistemi di cui al comma 1 devono essere in grado di fornire, a livelli di concentrazione prefissati, un allarme generale luminoso ed uno acustico, udibile in tutti i punti del luogo di lavoro, e devono contenere, ove necessario, dispositivi per l'arresto automatico delle attrezzature elettriche e dei motori a combustione interna. 3. In caso di fuori servizio del sistema di monitoraggio, le operazioni di perforazione o di coltivazione possono essere proseguite per la sola messa in sicurezza dell'impianto, o per il tempo strettamente necessario alla riattivazione del sistema, a condizione che un adeguato controllo venga assicurato mediante apparecchiature portatili a rilevazione continua. 4. Il datore di lavoro prevede il collegamento dei dispositivi di monitoraggio ad un sistema di registrazione dei valori, ove esistente, per i controlli dell'autorita' di vigilanza. 5. Il datore di lavoro, ove abbia previsto la possibile presenza di sostanze nocive o potenzialmente esplosive nell'atmosfera, prevede sistemi per l'aspirazione o per la diluizione in modo da non creare rischi per i lavoratori, nonche' un numero sufficiente di mezzi individuali di protezione quali autorespiratori e mezzi di rianimazione da conservare in modo adeguato. 6. La dislocazione e il numero di sensori, il livello di allarme, gli interventi da compiere e le misure da adottare, e i sistemi e i mezzi di cui al comma 5 devono essere indicati in un ordine di servizio, trasmesso all'autorita' di vigilanza dal direttore responsabile. 7. Nei luoghi di cui al comma 6 deve essere presente un numero sufficiente di lavoratori in grado di azionare i sistemi di aspirazione. 8. Le parti del luogo di lavoro interessate da possibile presenza di idrogeno solforato devono essere individuate con apposita segnaletica conforme alla normativa vigente.