Art. 72 (Deduzioni scritte e documentazione) 1. Entro il termine perentorio di quarantacinque giorni o il maggior termine indicato dal pubblico ministero, il destinatario dell'invito a dedurre puo' presentare, anche senza l'assistenza di un difensore, deduzioni scritte, corredate dai documenti e dalle fonti di prova poste a base delle deduzioni, mediante deposito presso la segreteria della procura regionale. 2. Entro cinque giorni dalla notificazione dell'invito a dedurre, il destinatario puo' presentare al pubblico ministero istanza motivata di proroga dei termini di cui al comma 1. L'istanza di proroga e' depositata presso la segreteria del pubblico ministero ed e' decisa entro tre giorni con decreto motivato; l'istanza non puo' essere presentata per piu' di due volte. 3. In caso di accoglimento della richiesta di proroga, il procuratore regionale fissa un nuovo termine per il deposito delle deduzioni e dei documenti; in caso di diniego, fissa un termine non inferiore a quello fissato nell'invito a dedurre. 4. Contro il decreto di diniego dell'istanza di proroga puo' essere proposto reclamo motivato entro il termine perentorio di cinque giorni dalla sua comunicazione. Il reclamo e' presentato alla sezione giurisdizionale competente mediante deposito in segreteria, che deve darne immediatamente avviso al pubblico ministero, che puo' presentare memorie e documenti entro i cinque giorni successivi. Nel termine di quindici giorni dalla comunicazione, il presidente della sezione o il giudice delegato decide con decreto che e' comunicato al destinatario dell'invito a dedurre e al pubblico ministero. 5. In caso di accoglimento della richiesta di proroga, il presidente o il giudice delegato fissa un nuovo termine per il deposito delle deduzioni e dei documenti; in caso di diniego, fissa un termine non inferiore a quaranta giorni.