(Allegato 1 Codice della giustizia contabile-art. 72)
 
                               Art. 72 
 
                (Deduzioni scritte e documentazione) 
 
 
  1. Entro il  termine  perentorio  di  quarantacinque  giorni  o  il
maggior termine indicato  dal  pubblico  ministero,  il  destinatario
dell'invito a dedurre puo' presentare, anche senza l'assistenza di un
difensore, deduzioni scritte, corredate dai documenti e  dalle  fonti
di prova poste a base delle deduzioni, mediante  deposito  presso  la
segreteria della procura regionale. 
 
 
  2. Entro cinque giorni dalla notificazione dell'invito  a  dedurre,
il  destinatario  puo'  presentare  al  pubblico  ministero   istanza
motivata di proroga dei termini di  cui  al  comma  1.  L'istanza  di
proroga e' depositata presso la segreteria del pubblico ministero  ed
e' decisa entro tre giorni con decreto motivato; l'istanza  non  puo'
essere presentata per piu' di due volte. 
 
 
  3.  In  caso  di  accoglimento  della  richiesta  di  proroga,   il
procuratore regionale fissa un nuovo termine per  il  deposito  delle
deduzioni e dei documenti; in caso di diniego, fissa un  termine  non
inferiore a quello fissato nell'invito a dedurre. 
 
 
  4. Contro il decreto di diniego dell'istanza di proroga puo' essere
proposto reclamo motivato  entro  il  termine  perentorio  di  cinque
giorni dalla sua comunicazione. Il reclamo e' presentato alla sezione
giurisdizionale competente mediante deposito in segreteria, che  deve
darne  immediatamente  avviso  al  pubblico   ministero,   che   puo'
presentare memorie e documenti entro i cinque giorni successivi.  Nel
termine di quindici giorni dalla comunicazione, il  presidente  della
sezione o il giudice delegato decide con decreto che e' comunicato al
destinatario dell'invito a dedurre e al pubblico ministero. 
 
 
  5.  In  caso  di  accoglimento  della  richiesta  di  proroga,   il
presidente o il giudice  delegato  fissa  un  nuovo  termine  per  il
deposito delle deduzioni e dei documenti; in caso di  diniego,  fissa
un termine non inferiore a quaranta giorni.