Art. 72 
 
 
         Sanzioni per la detenzione di prodotti vitivinicoli 
                          non giustificati 
 
  1. Fatti salvi i limiti e le  tolleranze  stabiliti  dalle  vigenti
norme dell'Unione europea e nazionali e  previa  riconciliazione  dei
conti distinti delle  varie  tipologie  di  vini  con  le  necessarie
riclassificazioni  di  prodotto,  chiunque  detiene  quantitativi  di
prodotti  vitivinicoli  non  giustificati  dalla  documentazione   di
cantina, salvo che il  fatto  costituisca  reato,  e'  soggetto  alla
sanzione  amministrativa  pecuniaria  di  90  euro  per  ettolitro  o
frazione di ettolitro del quantitativo di prodotto eccedente. 
  2. La sanzione amministrativa e' elevata a 135 euro per ettolitro o
frazione  di  esso  se  si  tratta  di  vino  a   IGT   o   destinato
all'ottenimento di tale vino, a 180 euro per ettolitro o frazione  di
esso se si tratta di vino a DOC o destinato all'ottenimento  di  tale
vino e a 270 euro per ettolitro o frazione di esso se  si  tratta  di
vino a DOCG o destinato all'ottenimento di  tale  vino.  La  sanzione
amministrativa e' ridotta a 45  euro  per  ettolitro  o  frazione  di
ettolitro per quantitativi di prodotto inferiori a 10  ettolitri.  In
ogni caso, un quantitativo di prodotto corrispondente per qualita'  e
per quantita' alle eccedenze riscontrate  deve  essere  avviato  alla
distillazione previa denaturazione ai sensi delle disposizioni di cui
all'articolo  25,  comma  3,  ovvero  ad  altra  destinazione  decisa
dall'autorita' competente. 
  3. Quando il fatto di cui al comma 1 e' commesso entro  il  periodo
consentito per le fermentazioni, stabilito ai sensi dell'articolo 10,
comma 1, e riguarda prodotti ottenuti nel medesimo periodo da aziende
di trasformazione di uva in mosto o vino, si applica la sola sanzione
amministrativa pecuniaria di cui al comma 1  del  presente  articolo,
ridotta della meta'. 
  4. Il comma 1 si applica anche  alla  detenzione  non  giustificata
delle  uve  da  tavola  e  dei  prodotti  da  esse   ottenuti   negli
stabilimenti a cio' appositamente destinati.